COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 03 del 10/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 15 – 2 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Matteoli Giancarlo, Presidente dell’A.S.D. Perignano Calcio per la violazione dell’art. 1 bis in relazione agli articoli, 36 c. 6, delle NO.I.F. e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver utilizzato, quale allenatore di fatto della propria squadra partecipante al Campionato Juniores Provinciale, soggetto non tesserato per la Società colpito, per di più, da provvedimento di inibizione; – Frassi Gabriele, Dirigente Accompagnatore della medesima Società, per avere nella corrente stagione sportiva, dopo essersi qualificato sulle liste di gara di detta squadra, in assenza della relativa iscrizione e in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore, come Allenatore dell’A.S.D.C. Perignano Calcio assumendo, in tale veste, la conduzione tecnica dei calciatori in campo secondo le disposizioni tattiche che gli venivano impartite contestualmente dal Tecnico Mazzei Ferdinando, inibito. – della Società A.S.D.C. Perignano Calcio alla quale viene contestatala sia la responsabilità diretta che quella oggettiva, previste dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 03 del 10/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 15 – 2 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Matteoli Giancarlo, Presidente dell’A.S.D. Perignano Calcio per la violazione dell’art. 1 bis in relazione agli articoli, 36 c. 6, delle NO.I.F. e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver utilizzato, quale allenatore di fatto della propria squadra partecipante al Campionato Juniores Provinciale, soggetto non tesserato per la Società colpito, per di più, da provvedimento di inibizione; - Frassi Gabriele, Dirigente Accompagnatore della medesima Società, per avere nella corrente stagione sportiva, dopo essersi qualificato sulle liste di gara di detta squadra, in assenza della relativa iscrizione e in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore, come Allenatore dell’A.S.D.C. Perignano Calcio assumendo, in tale veste, la conduzione tecnica dei calciatori in campo secondo le disposizioni tattiche che gli venivano impartite contestualmente dal Tecnico Mazzei Ferdinando, inibito. - della Società A.S.D.C. Perignano Calcio alla quale viene contestatala sia la responsabilità diretta che quella oggettiva, previste dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri tesserati. Fatto. La Procura Federale, ricevuta dal C.RT. una dettagliata segnalazione anonima concernente l’attività svolta nell’ambito delle gare del Campionato Juniores 2014/2015, nonostante fosse inibito, dal Signor Ferdinando Mazzei iscritto nei ruoli del settore Tecnico quale “Allenatore Dilettante”, ha ritenuto necessario acquisire la documentazione relativa alle gare disponendo nel contempo l’audizione del suddetto Tesserato.Accertava quindi che, nel corso della gara San Frediano – La Cella, valida per il Campionato Juniores Provinciale di Pisa disputata in data 26 aprile 2014, il Dirigente Mazzei Ferdinando, indicato sulla lista della gara come Allenatore della Società San Frediano, colpiva con un violento pugno ad un occhio un Dirigente della squadra avversaria causandogli danni fisici come da certificato rilasciato dal locale Presidio ospedaliero. In conseguenza di ciò il G.S.T. di Pisa infliggeva a detto Tecnico l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31 dicembre 2014. (C.U. n. 52 del 30 aprile 2014).Nell’istruire il procedimento di cui in premessa, il Collaboratore della Procura Federale preposto alle indagini ha constatato, “de visu”, che un allenamento svolto dalla squadra della Società Perignano sul campo del Casciana Terme era diretto dal Mazzei, alla presenza del Dirigente Frassi, entrambi da lui identificati.La circostanza veniva confermata dalle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso Mazzei al medesimo Collaboratore quattro giorni dopo “…ho diretto quasi tutti gli allenamenti della squadra Juniores del Perignano Calcio dall’inizio della stagione 2014/15 ad oggi….”, ed ancora “ per quanto concerne invece le partite di campionato ho assistito a tutte le gare stando fuori dal recinto di gioco scambiando le direttive di gioco con Frassi Gabriele, il quale siede invece in panchina”.I fatti così accertati hanno determinato il deferimento della Procura Federale a carico:- del Presidente della Società, per aver consentito la sopra indicata attività al Mazzei, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico ma non tesserato e comunque inibito.- l’Allenatore Mazzei Ferdinando, per il quale ha disposto il deferimento presso la competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico; - il Dirigente Frassi Gabriele per essersi qualificato, sulle liste di gara, in almeno sette gare quale “Allenatore” impartendo in tali occasioni ai calciatori disposizioni tattiche e tecniche in attuazione delle indicazioni che via via suggeritegli dal Mazzei, posizionato fuori dal campo, che in tal modo veniva quindi posto in condizione di continuare a svolgere l’attività di allenatore nonostante fosse colpito da inibizione; - la Società A.S.D. C. Perignano Calcio per la responsabilità sia di carattere diretto che oggettivo, prevista dal C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte rispettivamente al Presidente ed ai Dirigenti Mazzei e Frassi.Ricevuti gli atti ed accertata l’avvenuta notifica dei capi di incolpazione ai soggetti deferiti, il Collegio ha indicato la data odierna per la discussione.A seguito di convocazione ritualmente effettuata in data 14 maggio c.a. si sono presentati i Signori - Matteoli Giancarlo, in proprio e quale Presidente dell’A.S.D. C. Perignano Calcio;- Frassi Gabriele, Dirigente, mentre la Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini. Patteggiamento.Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale l’ipotesi di accordo previsto dall’art. 23 del C.G.S. per cui il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che il Procuratore Federale della F.I.G.C. deve provvedere alla trasmissione degli atti alla Procura Generale dello Sport del Coni per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23 c. 2 del C.G.S., ha disposto - in attesa del compiersi degli adempimenti di spettanza della Procura Federale e previa acquisizione del verbale di accordo - il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo, il tutto come da C.U. n. 61 del 14.05.2015.Definizione.In data 18 giugno u.s. la Procura Federale ha qui trasmesso la nota n. 5800, emessa dalla Procura Generale presso il C.O.N.I., in data 3 giugno c.a. in adempimento a quanto disposto dal II comma dell’art. 23 del vigente C.G.S., per cui questo Tribunale passa a decisione.Esaminati gli atti il Collegio, in applicazione di quanto disposto dalla normativa testé richiamata, rilevata la corretta qualificazione dei fatti, nonché la congruità delle sanzioni concordate, così come indicata dalle parti, dichiara efficace la proposta di patteggiamento. P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:- al Signor Matteoli Giancarlo, Presidente dell’A.S.D. C. Perignano Calcio, inibizione per 40 (quaranta) giorni;- al Signor Frassi Gabriele, Dirigente nella medesima Società inibizione per 40 (quaranta) giorni;- alla Società A.S.D. C. Perignano Calcio, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 200,00 (duecento).Tutte le sanzioni decorrono dall’inizio del campionato relativo alla stagione sportiva 2015/2016.In conseguenza di quanto sopra il procedimento viene definito nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it