COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 03 del 10/07/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 143 Stagione Sportiva 2014/2015 Gara Sporting Cecina 1929 – Settignanese (2-1) del 13/06/2015. Categoria Juniores Regionali. In C.U. n.69 del 18/06/2015 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 03 del 10/07/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 143 Stagione Sportiva 2014/2015 Gara Sporting Cecina 1929 – Settignanese (2-1) del 13/06/2015. Categoria Juniores Regionali. In C.U. n.69 del 18/06/2015 C.R.T. Reclama la società Sporting Cecina avverso la squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Lamolle Tommaso il quale “All’atto dell’ammonizione si avvicinava al D.G. tanto da toccarlo leggermente con il petto e gli rivolgeva frase offensiva”.L’istante chiede dichiararsi che il calciatore ha reagito istintivamente, preso dall’agonismo della partita, senza voler rivolgersi al D.G. con violenza o cattiveria chiedendo dei chiarimenti, senza peraltro aver creato danni fisici. Conclude per la diminuzione della sanzione.La Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.Invero il gravame appare alquanto singolare in virtù del fatto che il giudicante dovrebbe esprimere una valutazione degli accadimenti senza avere a disposizione alcun riscontro oggettivo. Quanto richiesto dalla società risulta niente di più di una visione unilaterale dei fatti in netto contrasto con la versione arbitrale che, per disposizione normativa, costituisce prova privilegiata in merito a quanto avvenuto in occasione della gara.In punto di quantificazione della sanzione, il Collegio rileva un particolare buonismo verso l’atleta che, senza tema di smentita, ha comunque colpito l’arbitro.E’ vero ed è palese che vi è stato soltanto un lieve contatto, tuttavia l’essere entrato in collisione fisica con il D.G. ha il significato di un’azione contro il primo giudice in campo che, in sede di gara, rappresenta l’Autorità costituta. P.Q.M. La C.S.A.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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