COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 28/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Questo Tribunale, ricevuta la notifica dell’atto di deferimento e disposta la convocazione della parti per la data odierna, dà atto della presenza dei Signori: – Luci Giuliano, in proprio e quale Presidente del G.S.D. Ardenza, che si avvale dell’assistenza di professionista di propria fiducia. – Mariani Marco, in proprio e quale Presidente della Società A.D.C. Primaveragori; – Puttini Giancarlo, in proprio e quale Presidente della Società A.S.D. Pieve S. Paolo, – la Società A.S.D. Spartaco Banti Barberino del Mugello è rappresentata dal Signor Nencini Bruno. Sono assenti, nonostante siano stati ritualmente convocati: – Petrocchi Marco, in proprio e quale Presidente dell’A.S.D. Campese 1969, – Cuneo Lorenzo, in proprio e quale Presidente dell’A.S.D. Capoliveri. – Jacobacci Antonino, in proprio e quale Presidente del G.S. La Pietà 2004 A.S.D..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 28/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Questo Tribunale, ricevuta la notifica dell’atto di deferimento e disposta la convocazione della parti per la data odierna, dà atto della presenza dei Signori: - Luci Giuliano, in proprio e quale Presidente del G.S.D. Ardenza, che si avvale dell’assistenza di professionista di propria fiducia. - Mariani Marco, in proprio e quale Presidente della Società A.D.C. Primaveragori; - Puttini Giancarlo, in proprio e quale Presidente della Società A.S.D. Pieve S. Paolo, - la Società A.S.D. Spartaco Banti Barberino del Mugello è rappresentata dal Signor Nencini Bruno. Sono assenti, nonostante siano stati ritualmente convocati: - Petrocchi Marco, in proprio e quale Presidente dell’A.S.D. Campese 1969, - Cuneo Lorenzo, in proprio e quale Presidente dell’A.S.D. Capoliveri. - Jacobacci Antonino, in proprio e quale Presidente del G.S. La Pietà 2004 A.S.D.. Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento tutti i soggetti presenti e precisamente: Luci Giuliano, Mariani Marco, Puttini Giancarlo, in proprio ed in rispettiva rappresentanza delle Società delle quali sono Presidenti: G.S.D. Ardenza; A.D.C. Primavera Gori; A.S.D. Pieve S.Paolo, nonché Nencini Bruno, quest’ultimo unicamente in rappresentanza della Società A.S.D. Spartaco Banti Barberino di Mugello, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo che verrà, da questa trasmessa, al Procuratore Generale dello Sport per il parere previsto dall’art. 23, comma 2, del C.G.S.. Di conseguenza, il Tribunale Territoriale della Toscana rinvia a nuovo ruolo il procedimento nei loro confronti, proseguendolo per: - Petrocchi Marco, in proprio e in nome e conto dell’A.S.D. Campese; - Cuneo Lorenzo, in proprio ed in nome della polisportiva Capoliveri; - Jacobacci Antonino, in proprio ed in nome del G.S. Pietà 2004. L’Avvocato Stefanini, invitato ad esporre le conclusioni della Procura Federale, chiede, in apertura di dibattimento, la conferma di tutti gli atti di incolpazione i quali trovano fondamento nelle dichiarazioni rese in istruttoria dai numerosi tesserati di tutte le Società oggetto del provvedimento esaminati dalla Procura. Il deferimento è quindi fondato per cui chiede conclusivamente la irrogazione, a ciascuno dei seguenti Dirigenti, delle seguenti sanzioni: - Petrocchi Marco, inibizione per gg. 45 (quarantacinque); - Cuneo Lorenzo, inibizione per gg. 45 (quarantacinque); - Jacobacci Antonino, inibizione per gg. 45 (quarantacinque). Di conseguenza chiede applicarsi, ai sensi dell’art. 4, c.1 e c.2 C.G.S., a ciascuna delle società da essi rappresentati la sanzione pecuniaria dell’ammenda che determina in € 450,00 (quattrocentocinquanta). Chiuso il dibattimento il Collegio, rilevata l’inesistenza di qualsiasi atto a difesa, decide. Le vicende emerse a seguito delle indagini della Procura Federale che sono all’origine dei deferimenti debbono esser inquadrate nell’ambito normativo costituito dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., i cui principi sanciscono il criterio di carattere generale che ogni attività dei tesserati e delle società affiliate deve avvenire nel pieno rispetto ed osservanza delle norme federali che, nella fattispecie, sono costituite da quelle emanate dal Settore Giovanile e Scolastico. Nell’esaminare il deferimento proposto è a dette norme che deve farsi necessario riferimento ricordando che il S.G.S. distingue l’attività di Settore pone in Attività di Base (Piccoli Amici, Pulcini ed esordienti) ed Attività Giovanile (Giovanissimi ed Allievi) le quali vengono regolamentate annualmente con il C.U. n. 1 che, nel caso che ci occupa, è il Comunicato relativo alla stagione 2013/2014. Dall’esame di detto documento risulta che, nella fattispecie, risultano violate le norme riportate all’art. 10.13, per quanto riguarda l’amichevole tra i giovani calciatori dell’A.C.D. Campese e l’A.C. Fiorentina di cui al prospetto A), e dell’art. 3.6 per quanto riguarda tutti gli altri Tesserati ed Enti indicati con il prospetto B. Rilevato che il procedimento relativo al prospetto A) risulta definito ex art. 32 sexies del C.G.S., il Collegio, in riferimento alla contestata violazione dell’art. 3.6 deve osservare che, in materia di raduni relativi a Giovani Calciatori, il C.U. n. 1 della Stagione Sportiva 2013/2014 richiama in premessa il contenuto di altra norma (art.2.4, lettera p) la quale enuncia in maniera espressa il divieto di organizzare raduni selettivi (“cosiddetti provini”) per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo per la categoria “Allievi”…., per disciplinare successivamente la partecipazione al raduno da parte dei giovani che vi possono accedere con il richiedere, per la sua effettuazione, la concessione di un’autorizzazione da rilasciarsi a cura del competente Comitato Regionale. Nel caso in esame è stato accertato da questo Tribunale che i tre giovani che sono stati nominativamente indicati e che hanno partecipato al raduno, tutti tesserati per l’A.S.D. Capoliveri, sono nati nell’anno 2004 e 2005 e non potevano quindi prendere parte al cosiddetto provino. Quanto sopra si rileva, dalle dichiarazioni rese: - dai Dirigenti esaminati dalla Procura Federale, che al raduno hanno partecipato alcune squadre di Società appartenenti al C.R.T. come si rileva dalle deposizioni del Presidente della Capoliveri Cuneo (…allenamento insieme ai calciatori di altre Società presso il campo dell’Ardenza…); - dall’Allenatore Pratesi circa la scelta personalmente effettuata dei tre calciatori; - dal Dirigente della Società Ardenza il quale ha confermato che “presso il campo da gioco dell’Ardenza si svolgeva un raduno organizzato da “ Juventus soccer school” nella persona del Sig. Londi Rudy al quale partecipavano i bambini delle Società affiliate al progetto “ Juventus National Academy”, non solo quindi quelli tesserati per la Società Capoliveri. Dalle dichiarazioni riportate è evidente che il raduno indubbiamente è avvenuto – in mancanza di autorizzazione - e che ad esso hanno partecipato calciatori di età inferiore ai dodici anni, come i bambini tesserati per l’A.S.D. Capoliveri, pur non essendo ad essi consentito disputare incontri con soggetti di età maggiore della loro. Il deferimento è fondato in ogni sua parte e quindi da accogliere. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana in accoglimento del deferimento infligge, a ciascuno dei seguenti tesserati, la sanzione dell’inibizione per gg. 45 (quarantacinque): - Petrocchi Marco, Presidente dell’A.S.D. Campese 1969, - Cuneo Lorenzo, Presidente dell’A.S.D. Capoliveri, - Jacobacci Antonino, Presidente del G.S. La Pietà 2004 A.S.D., A ciascuna delle Società: - A.S.D. Campese 1969, - A.S.D. Capoliveri, - G.S.D. La Pietà 2004, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 450,00 (quattrocentocinquanta). Il Tribunale inoltre riconosce, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 23, c. 2, del C.G.S., l’efficacia dell’accordo stipulato dalle parti che l’hanno proposto, e dispone, per l’effetto, l’applicazione nei confronti dei Presidenti di Società, Puttini Giancarlo, Mariani Marco, Luci Giuliano, della sanzione dell’inibizione per gg. 30 (trenta). Applica a ciascuna delle Società da essi rappresentate e precisamente: A.S.D. Pieve S. Paolo, A.D.C. Primaveragori, G.S.D. Ardenza, l’ammenda di € 300,00, mentre prevede l’applicazione dell’ammenda di € 200,00 (duecento) nei confronti dell’A.S.D. Spartaco Banti Barberino del Mugello. Dichiara per i Tesserati Puttini, Mariani e Luci e per le Società da essi rappresentate, Pieve S, Paolo, Primaveragori e Ardenza, la chiusura del procedimento.
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