COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 106 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA CACCIAFORI GIACOMO AUGUSTO, CALCIATORE SOCIETA’ RIOSECCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIOSECCO – MADONNA DEL LATTE DISPUTATA AD OSPEDALICCHIO IL 19.12.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 22 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL 04.11.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2016.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 106 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA CACCIAFORI GIACOMO AUGUSTO, CALCIATORE SOCIETA’ RIOSECCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIOSECCO – MADONNA DEL LATTE DISPUTATA AD OSPEDALICCHIO IL 19.12.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 22 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL 04.11.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2016. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.01.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti e all’esito dell’audizione del direttore di gara è emerso che il Sig. Giacomo Augusto Cacciatori, a fine gara, ha tenuto comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. Qualche minuto più tardi il Cacciatori faceva ingresso nello spogliatoio del direttore di gara e reiterava la condotta offensiva e minacciosa nei suoi riguardi. In quel contesto il calciatore teneva un comportamento gravemente irriguardoso poggiando per due volte la mano sul petto e sulla spalla dell’arbitro per attirare la sua attenzione. Va evidenziato che, in sede di audizione, il direttore di gara ha precisato che il gesto del Cacciatori non è stato connotato da alcuna violenza né da intento aggressivo, tanto è vero che non gli ha provocato alcun dolore. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene equo ridimensionare la squalifica inflitta dal G.S., che può essere ridotta fino al 15.04.2016. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Giacomo Augusto Cacciatori fino al 15/04/2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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