COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 del 29/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UPD VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE – S. SECONDO DISPUTATA A LISCIANO NICCONE IL 10.01.2016, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 100 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 13.01.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA DI €. 750,00 ALLA SOCIETA’; ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE AGRAR SAMIR PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 del 29/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UPD VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE – S. SECONDO DISPUTATA A LISCIANO NICCONE IL 10.01.2016, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 100 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 13.01.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA DI €. 750,00 ALLA SOCIETA’; ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE AGRAR SAMIR PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.01.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti e all’esito dell’audizione del direttore di gara si è potuta ricostruire, in modo preciso e puntuale, la dinamica dei fatti avvenuti durante la disputa ed al termine della gara. Per quanto attiene il comportamento del calciatore Agrar Samir la sanzione inflitta dal G.S. appare equa e commisurata alla gravità della violazione dallo stesso commessa e, quindi, meritevole di integrale conferma. Per quanto concerne, invece, il comportamento del pubblico della squadra ospitante, l’ammenda può essere contenuta ad €. 500,00, tenuto conto della fattiva collaborazione offerta all’arbitro da parte dei dirigenti della medesima società che si sono adoperati per calmare ed allontanare i propri sostenitori. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda inflitta alla società Valdipierle ad €.500,00. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it