CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 4 del 22/01/2016 – F.C. Forlì Calcio s.r.l. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Savona F.B.C. s.r.l./S.S. Teramo Calcio s.r.l. S.S. Teramo Calcio s.r.l. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a./A.S. Gubbio 1910 s.r.l./ F.C. Forlì Calcio s.r.l./San Marino Calcio s.r.l. Luciano Campitelli/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a./A.S. Gubbio 1910 s.r.l./ F.C. Forlì Calcio s.r.l./San Marino Calcio s.r.l. Marco Barghigiani/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti/Procura Federale FIGC/Procura Generale Sport CONI Davide Matteini/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Procura Generale Sport CONI Ercole di Nicola/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Corte Federale D’Appello FIGC Marcello Di Giuseppe/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Corte Federale D’Appello FIGC Savona FBC s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Corte Federale D’Appello FIGC/Procura Federale FIGC/Lega italiana Calcio Professionistico/Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a./A.S. Gubbio 1910 s.r.l./ F.C. Forlì Calcio s.r.l./San Marino Calcio s.r.l.

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 4 del 22/01/2016 – F.C. Forlì Calcio s.r.l. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Savona F.B.C. s.r.l./S.S. Teramo Calcio s.r.l. S.S. Teramo Calcio s.r.l. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a./A.S. Gubbio 1910 s.r.l./ F.C. Forlì Calcio s.r.l./San Marino Calcio s.r.l. Luciano Campitelli/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a./A.S. Gubbio 1910 s.r.l./ F.C. Forlì Calcio s.r.l./San Marino Calcio s.r.l. Marco Barghigiani/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti/Procura Federale FIGC/Procura Generale Sport CONI Davide Matteini/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Procura Generale Sport CONI Ercole di Nicola/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Corte Federale D’Appello FIGC Marcello Di Giuseppe/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Corte Federale D’Appello FIGC Savona FBC s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Corte Federale D’Appello FIGC/Procura Federale FIGC/Lega italiana Calcio Professionistico/Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a./A.S. Gubbio 1910 s.r.l./ F.C. Forlì Calcio s.r.l./San Marino Calcio s.r.l. IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE dott. Franco Frattini - Presidente prof. Mario Sanino prof. Attilio Zimatore - Relatore prof. Massimo Zaccheo - Relatore dott. Dante D’Alessio ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizi iscritti: - al R.G. ricorsi n. 61-2015, presentato, in data 10 settembre 2015, dalla società F.C. Forlì Calcio s.r.l. avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti delle società Savona F.B.C. e S.S. Teramo Calcio s.r.l.; - al R.G. ricorsi n. 62-2015, presentato, in data 15 settembre, dalla società S.S. Teramo Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, la Lega Italiana Calcio Professionistico, le società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a., A.S. Gubbio 1910 s.r.l., F.C. Forlì s.r.l., nonché contro la società San Marino Calcio s.r.l.; - al R.G. ricorsi n. 67-2015, presentato, in data 21 settembre, dal sig. Luciano Campitelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, la Lega Italiana Calcio Professionistico, le società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a., A.S. Gubbio 1910 s.r.l., F.C. Forlì s.r.l., nonché contro la società San Marino Calcio s.r.l.; - al R.G. ricorsi n. 73-2015, presentato, in data 6 ottobre 2015, dal sig. Marco Barghigiani contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti, la Procura Generale dello Sport, nonché contro la Procura Federale FIGC; - al R.G. ricorsi n. 75-2015, presentato, in data 8 ottobre 2015, dal sig. Davide Matteini contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, la Procura Generale dello Sport del CONI; - al R.G. ricorsi n. 76-2015, presentato, in data 8 ottobre 2015, dal sig. Ercole di Nicola contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e la Corte Federale d’Appello FIGC; - al R.G. ricorsi n. 77-2015, presentato, in data 8 ottobre 2015, dal sig. Marcello Di Giuseppe contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Corte Federale d’Appello FIGC; - al R.G. ricorsi n. 80-2015, presentato, in data 8 ottobre 2015, dalla società Savona FBC s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Corte Federale d’Appello presso la FIGC, la Procura Federale FIGC, la Lega Italiana Calcio Professionistico, le società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a., A.S. Gubbio 1910 s.r.l., F.C. Forlì s.r.l., nonché contro la società San Marino Calcio s.r.l.; tutti vertenti sull’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 019/CFA dell’8 settembre; Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 27 ottobre 2015, gli avvocati costituiti, e, nello specifico: - quanto al ricorso iscritto al R.G. n. 61/2015, il difensore della società ricorrente - F.C. Forlì Calcio s.r.l. – avv. Enrico Crocetti Bernardi; i difensori della FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata; il difensore della società Savona F.B.C. s.r.l., avv. Massimiliano Valcada; il difensore dell’A.S. Gubbio Calcio s.r.l., avv. Fabrizio Duca, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani; il difensore del sig. Aldo Dellepiane, avv. Alessio Di Amato; ed infine, i difensori della S.S. Teramo Calcio s.r.l. e del sig. Luciano Campitelli, avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone; - quanto al ricorso iscritto al R.G. n. 62/2015, i difensori della società ricorrente – S.S. Teramo Calcio s.r.l. - avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone; i difensori della FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata; i difensori della società Ascoli Picchio 1898 S.p.A., avv.ti Maria Cristina Celani e Fabrizio Duca, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani; il difensore della società F.C. Forlì Calcio s.r.l., avv. Enrico Crocetti Bernardi, nonché il difensore della Lega Nazionale Professionisti Serie B, avv. Edoardo Revello, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Matilde Rota; - quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2015, i difensori del ricorrente – sig. Luciano Campitelli - avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, nonché i difensori della FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata; - quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2015, il difensore del ricorrente – sig. Marco Barghigiani – avv. Paolo Gallinelli, nonché i difensori della FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata; - quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 75/2015, il difensore del ricorrente – sig. Davide Matteini – avv. Pietro Gigliotti, nonché i difensori della FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata; - quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 76/2015, i difensori del ricorrente – sig. Ercole Di Nicola – avv.ti Libera D’Amelio e Salvatore Scarfone, nonché i difensori della FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata; - quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 77/2015, il difensore del ricorrente – sig. Marcello Di Giuseppe – avv. Libera D’Amelio, nonché i difensori della FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata; - quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 80/2015, il difensore della società ricorrente – Savona FBC s.r.l. – avv. Massimiliano Valcada, nonché i difensori della FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata. Uditi, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, i relatori Massimo Zaccheo e Attilio Zimatore. Ritenuto in fatto A seguito dell’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha deferito, innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, i signori Marco Barghigiani (D.S. della società Savona FBC), Luciano Campitelli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S. Teramo Calcio, Ninni Corda, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S. Barletta Calcio, Aldo Dellepiane, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Savona FBC, Marcello Di Giuseppe, all’epoca dei fatti D.S. tesserato per la società S.S. Teramo, Ercole Di Nicola, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L’Aquila Calcio 1927, Davide Matteini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL Atletico San Paolo Padova, oggi SSDARL Luparense San Paolo, e Giuliano Pesce, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei D.S. presso la FIGC. Il deferimento era stato determinato da una presunta “combine” riguardante la gara SavonaTeramo del 2 maggio 2015, penultima partita del campionato di Lega Pro, Divisione Unica, girone B, conclusasi con il risultato di 0 – 2. Il Tribunale Federale, con decisione pubblicata in data 20 agosto 2015 comunicata, con C.U. n.16/TNF, ha irrogato: - a Luciano Campitelli (Presidente del Teramo Calcio) la sanzione di 4 anni di inibizione e € 100.000,00 di ammenda; - a Marcello Di Giuseppe (D.S. Teramo) la sanzione di 4 anni di inibizione e € 100.000,00 di ammenda; - alla società Teramo Calcio la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di Lega Pro, girone B, stagione 2014-15 e un’ammenda di € 30.000,00; - a Ercole Di Nicola (Responsabile dell’area tecnica e tesserato de L’Aquila Calcio) la sanzione di 5 anni di inibizione, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, un’ammenda di € 100.000,00; - la società L’Aquila Calcio con la sanzione di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2015-16; - a Marco Barghigiani la sanzione di 3 anni e 6 mesi di inibizione e € 60.000,00 di ammenda; -alla società Savona FCB la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di Lega Pro, girone B, stagione 2014-15 e un’ammenda di €30.000,00; - a Davide Matteini la sanzione di 3 anni e 6 mesi di squalifica e € 60.000,00 di ammenda; - a Ninni Corda la sanzione di 2 anni di squalifica; - a Giuliano Pesce la sanzione di 3 anni e 6 mesi di inibizione e € 50.000,00 di ammenda; - a Fabio Di Lauro la sanzione di 2 anni e 6 mesi di squalifica e € 40.000,00 di ammenda; - a Enrico Ceniccola la sanzione di 6 mesi di squalifica e € 30.000,00 di ammenda; - a Marco Cabeccia la sanzione di 6 mesi di squalifica e € 30.000,00 di ammenda; - a Aldo Dellepiane la sanzione di 4 anni di inibizione e € 100.000,00 di ammenda; - alla società SS Barletta Calcio la sanzione di 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2015-16; - alla SSDARL Luparense San Paolo la sanzione di 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2015-16. Con separati ricorsi i signori Barghigiani Marco, Campitelli Luciano, Corda Ninni, Dellepiane Aldo, Di Giuseppe Marcello, Di Nicola Ercole, Matteini Davide, Pesce Giuliano, Di Lauro Fabio, Cabeccia Marco, Ceniccola Enrico, e le società Luparense San Paolo, L’Aquila Calcio, Savona, Teramo Calcio hanno proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicata con C.U. n. 16/TNF del 20 agosto 2015, davanti alla Corte Federale d’Appello. La Corte Federale d’Appello, con la delibera del 27 agosto 2015, pubblicata sul C.U. n. 016/CFA in data 29 agosto 2015, avente ad oggetto le vicende connesse allo svolgimento della gara Savona - Teramo del 2 maggio 2015, penultima partita del campionato di Lega Pro Divisione Unica, girone B, conclusasi con il risultato di 0 – 2, ha erogato, a carico dei soggetti ritenuti responsabili di aver partecipato all’illecito sportivo, le seguenti sanzioni: - Luciano Campitelli (Presidente del Teramo Calcio), 3 anni di inibizione e € 100.000,00 di ammenda; - Marcello Di Giuseppe (D.S. Teramo), 4 anni di inibizione e € 100.000,00 di ammenda; - Teramo Calcio – a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta, con l’aggravante di cui all’art. 7.6 CGS - revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel campionato di Lega Pro, girone B, stagione 2014-15, penalizzazione di punti 6 da scontarsi nella stagione 2015-16 e ammenda di € 30.000,00; - Ercole Di Nicola (Responsabile dell’area tecnica e tesserato de L’Aquila Calcio), 5 anni di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e € 100.000,00 di ammenda; - L’Aquila Calcio, in accoglimento del ricorso proposto dalla medesima, annullamento della sanzione inflitta. - Marco Barghigiani, anni 4 di inibizione e € 60.000,00 di ammenda; - Savona FCB – a titolo di responsabilità oggettiva - penalizzazione di punti 6 da scontarsi nella stagione 2015-16 e ammenda di € 30.000,00; - Davide Matteini, 3 anni e 6 mesi di squalifica e € 60.000,00 di ammenda; - Ninni Corda, 2 anni di squalifica; - Giuliano Pesce, 3 anni e 6 mesi di inibizione e € 50.000,00 di ammenda; - Fabio Di Lauro, 2 anni e 6 mesi di squalifica e € 40.000,00 di ammenda; - Enrico Ceniccola, 6 mesi di squalifica e € 30.000,00 di ammenda. Con la medesima decisione la Corte Federale d’Appello ha accolto, invece, i ricorsi rispettivamente proposti dal signor Aldo Dellepiane, Presidente del Savona FCB e dal signor Marco Cabeccia, calciatore tesserato per il Savona, prosciogliendoli da ogni addebito. In data 1 settembre 2015, la società S.S. Teramo Calcio ha presentato ricorso (n. 55/2015) innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo l’annullamento e/o la riforma della menzionata delibera, previa adozione di idonee misure cautelari. Con ordinanza del 3 settembre 2015, il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione cautelare invocata. Anche la società F.C. Forlì Calcio, in data 2 settembre 2015, ha proposto ricorso (n. 58/2015) al Collegio di Garanzia dello Sport previa adozione di idonee misure cautelari. Il Collegio di Garanzia, con ordinanza del 4 settembre 2015, ha respinto l’istanza cautelare proposta dal Forlì. In data 8 settembre 2015, la Corte Federale d’Appello ha reso note le motivazioni delle decisioni assunte. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport la società F.C. Forlì Calcio, la società S.S. Teramo Calcio, il sig. Luciano Campitelli, il sig. Marco Barghigiani, il sig. Davide Matteini, il sig. Ercole Di Nicola, il sig. Marcello Di Giuseppe e la Società Savona FBC. Non hanno proposto ricorso Giuliano Pesce, Fabio Di Lauro, Ninni Corda ed Enrico Ceniccola. Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: - Forlì Calcio: “ A) il rigetto del ricorso del Teramo Calcio; B) l’accertamento della responsabilità diretta, oggettiva e presunta in capo al Teramo Calcio, per i fatti imputabili al Presidente sig. Luciano Campitelli, al Direttore Sportivo sig. Marcello Di Giuseppe e ai terzi.”. - Teramo Calcio: “A) accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., della delibera della Corte Federale di Appello della F.I.G.C., pubblicata con le motivazioni sul Comunicato Ufficiale n. 019/CFA dell’8 settembre 2015, con la quale l’Organo giudicante, pronunciandosi sul ricorso presentato dal prefato Sodalizio avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 16/TNF del 20 agosto 2015, che aveva riconosciuto, tra l’altro, la responsabilità diretta dell’odierna istante, ai sensi dell’art. 7 comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine alla violazione (art. 7, commi 1, 2 e 6 del C.G.S. – illecito sportivo) ascritta al Presidente e legale rappresentante pro-tempore sig. Luciano Campitelli, nonché la responsabilità oggettiva del club medesimo ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per l’addebito (art. 7, commi 1, 2 e 6 del C.G.S. – illecito sportivo) attribuito al proprio Direttore Sportivo sig. Marcello Di Giuseppe, oltre che la responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del C.G.S., con irrogazione alla compagine abruzzese delle sanzioni della retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione agonistica 2014/2015 e dell’ammenda di Euro 30.000,00 (trentamila/00), confermava tutte e tre le tipologie di responsabilità (diretta, oggettiva e presunta) a carico della società teramana per l’illecito sportivo imputato rispettivamente al Campitelli, al Di Giuseppe ed a terzi estranei alla stessa, limitandosi, i Giudici di seconde cure, a riformulare la punizione da irrogarsi all’appellante, stabilita nella revoca dell’assegnazione del titolo sportivo da essa acquisito nel Campionato di Lega Pro - Divisione Unica 2014/2015 Girone B e, per l’effetto, del diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B nella stagione 2015/2016, a vantaggio della seconda in graduatoria, L’Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.A. e nella penalizzazione di sei punti in classifica, da scontarsi nell’annata sportiva 2015/2016, più l’ammenda di Euro 30.000,00 (trentamila/00) con rigetto, quindi, sia della domanda principale di proscioglimento della S.S. Teramo Calcio s.r.l da ogni incolpazione sia di quella subordinata di contenimento della sanzione entro i margini di una lieve ammenda od, in via ulteriormente gradata, di una minima penalizzazione (domande in questa sede puntualmente riproposte), in esito al deferimento del Procuratore Federale del 30 Luglio 2015 (Prot. N. 1318/1048 pf14-15/SP/blp), relativamente alla gara Savona - Teramo del 2 maggio 2015, valevole, come detto, per il Campionato di Lega Pro - Divisione Unica 2014/2015 – Girone B; B) per l’effetto, disporre l’annullamento della impugnata delibera, secondo quanto previsto dall’art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., con integrale cancellazione delle sanzioni statuite a carico della S.S. Teramo Calcio s.r.l.; C) in subordine, esclusa la responsabilità diretta in illecito sportivo della Società abruzzese per la condotta ascritta al suo legale rappresentante pro-tempore sig. Luciano Campitelli, limitare la sanzione a carico della menzionata compagine ad una ammenda, in misura, comunque, inferiore a quella ad essa irrogata in sede endofederale, ovvero, in via ulteriormente gradata, ad una minima penalizzazione (uno od, al massimo, due punti), ai sensi e per gli effetti dell’art.16, comma 1, del C.G.S.; D) conseguentemente, disporre l’immediata riammissione della S.S. Teramo Calcio s.r.l. al Campionato di Serie B 2015/2016, anche in sovrannumero; E) annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi alla impugnata pronuncia, con precipuo riguardo alla delibera del Consiglio Federale, pubblicata sul C.U. n. 111/A del 1 Settembre, nella parte in cui la stessa prevedeva (e prevede) la sostituzione della S.S. Teramo Calcio s.r.l. con l’Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.A. nel Campionato di Serie B 2015/2016, fatta salva l’eventuale riammissione in sovrannumero della Società abruzzese; F) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa; G) sospendere l’esecutività e l’esecuzione della impugnata decisione della Corte Federale di Appello e, in conseguenza, sospendere lo svolgimento delle prossime gare dei Campionati di Serie B e di Lega Pro (od, in subordine, di quelle concernenti, rispettivamente, l’Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.A., in Serie B, e la S.S. Teramo Calcio s.r.l., in Lega Pro) sino alla decisione nel merito del presente ricorso.”. - Campitelli: “A) accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54 comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., della delibera della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. pubblicata (limitatamente al dispositivo) sul C.U. n. 016/CFA del 29 Agosto 2015 e (completa di motivazioni) sul C.U. n. 019/CFA dell’8 Settembre 2015, con la quale l’Organo giudicante, pronunciandosi sul ricorso presentato dal prefato Dirigente avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 16/TNF del 20 agosto 2015, che aveva riconosciuto, tra l’altro, la responsabilità dell’odierno istante per violazione dell’art. 7 commi 1, 2 e 6 del C.G.S. (illecito sportivo), con irrogazione allo stesso della inibizione per quattro anni e dell’ammenda di Euro 100.000,00 (centomila/00), confermava l’inadempienza ascritta al legale rappresentante pro-tempore della S.S. Teramo Calcio s.r.l., limitandosi, i Giudici di seconde cure, a ridurre l’inibizione a carico dello stesso da quattro a tre anni, mentre veniva lasciata immutata la pena pecuniaria, in esito al deferimento del Procuratore Generale del 30 Luglio 2015 Prot. N. 1318/1048 pf14-15/SP/blp), relativamente alla gara Savona - Teramo del 2 Maggio 2015, valevole, come detto, per il Campionato di Lega Pro - Divisione Unica 2014/2015 – Girone B; B) per l’effetto, disporre l’annullamento della impugnata delibera, secondo quanto previsto dall’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., con integrale cancellazione delle sanzioni statuite a carico del sig. Luciano Campitelli; C) annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi alla impugnata pronuncia…”. - Barghigiani:“- annullare il Provvedimento emesso dalla Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite, nella riunione del 27 agosto 2015, pubblicato, in dispositivo, sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 016/CFA del 29 agosto 2015 – la cui motivazione depositata in data 08 settembre 2015, come da Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 019/CFA, con il quale è stata inflitta al Barghigiani la “inibizione” per anni 4 (quattro), nonché l’ammenda di € 60.000,00 (sessantamila), in ordine alla violazione disciplinare di cui all’art. 7 commi 1, 2 e 6 del C.G.S.; - in subordine, ridurre le “sanzioni” inflitte al ricorrente con la decisione impugnata, contenendole entro i “minimi edittali””. - Matteini: “In preliminare e di rito: ex art 62, II° comma, C.G.S., annullare la decisione impugnata e rinviare al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per nuovo esame nel merito; in via principale e nel merito: in accoglimento del proposto ricorso a norme degli artt. 62 e 12 bis, III° comma, dello Statuto del CONI, annullare la decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C. – Sez. Unite assunta in data 27 agosto 2015, e pubblicata, in dispositivo, sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 016/CFA del 29 agosto 2015, nonché della relativa motivazione depositata e pubblicata in data 08 settembre 2015, Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 019/CFA e, per l’effetto, Prosciogliere il sig. Davide Matteini dall’incolpazione formulata a suo carico perché il fatto contestato non costituisce illecito sportivo, perché in ogni caso non è stato da egli commesso, ovvero, con la formula che sarà ritenuta di giustizia; in via subordinata: previa riqualificazione giuridica del fatto, derubricare la fattispecie di illecito sportivo ex art. 7, I° e II° comma, C.G.S. contestato al sig. Davide Matteini nella diversa fattispecie di omessa denuncia ex art. 7, VII° comma, C.G.S. e, per l’effetto, annullare la decisione n. 019/CFA e rinviare alla Corte Federale Nazionale – Sezione Disciplinare affinché provveda in ordine al trattamento sanzionatorio”. - Di Nicola: “provvedere all’annullamento e/o riforma del provvedimento impugnato, con conseguente rideterminazione della sanzione disciplinare da irrogare ad Ercole Di Nicola in termini di riduzione sia della inibizione che dell’ammenda con la cassazione della pena accessoria della preclusione”. - Di Giuseppe: ”provvedere all’annullamento e/o riforma del provvedimento impugnato, con conseguente rideterminazione della sanzione disciplinare da irrogare ad Marcello Di Giuseppe in termini di riduzione sia della inibizione che dell’ammenda con la cassazione della pena accessoria della preclusione”. - Savona FBC: ”In via principale di: I. annullare la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sanzione di 6 (sei) punti in classifica ed € 30.000,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva a carico del Savona FBC srl per le condotte ascrivibili ai sigg.ri Barghigiani e Ceniccola per violazione di norme di diritto stante l’omessa e/o insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia, le denunciate violazioni di legge, nonché l’erronea applicazione del principio di proporzionalità della sanzione; II. per l’effetto, eliminare la sanzione della penalizzazione e dell’ammenda inflitte al Savona FBC srl; in subordine, III. limitare la sanzione a carico del Savona FBC al di sotto dei minimi edittali previsti e nella misura dell’ammenda di € 20.000 o, in via alternativa, riformare la sanzione inflitta dalla Corte Federale di Appello della FIGC nella misura minima ritenuta di giustizia non superiore al minimo edittale di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva 2015/2016; In via di ulteriore subordine IV. nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio adito ritenesse necessari ulteriori accertamenti di fatto sul punto decisivo della controversia non motivato dalla CFA FIGC e/o in merito alla denunciata violazione del principio di proporzionalità della sanzione per responsabilità oggettiva, annullare la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo per le violazioni anzi indicate e, per l’effetto, rinviare la causa alla Commissione Federale di Appello, enunciando il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà attenersi nel riformulare in melius le sanzioni irrogate e annullate”. Si è costituita, con memoria del 23 settembre 2015, la società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a. che ha chiesto :“contrariis reiectis, assunti tutti i provvedimenti del caso: in via preliminare – dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o, comunque, non delibabile il ricorso proposto dalla S.S. Teramo Calcio s.r.l., per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, parimenti, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o, comunque, non delibabile l’istanza cautelare ex adverso avanzata, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa; nel merito in subordine – rigettare il ricorso proposto dalla S.S. Teramo Calcio s.r.l., per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, comunque, rigettare l’istanza cautelare ex adverso avanzata, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, conseguentemente, confermare, in ogni sua parte, la decisione gravata.”. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nei confronti di ognuno dei ricorrenti, eccependo l’inammissibilità dei ricorsi proposti dai medesimi e comunque ribadendo la correttezza della decisione impugnata. Si è costituita, altresì, la Lega Nazionale Professionisti Serie B la quale ha chiesto di dichiarare la “carenza di legittimazione passiva di Lega B”. La controversia è stata discussa all’udienza tenutasi il 27 ottobre 2015. Considerato in diritto 1. Tutti i ricorsi, proposti avverso la medesima decisione della Corte Federale di Appello, vanno riuniti. 2. Prima di procedere all’esame delle doglianze dei ricorrenti occorre in primo luogo muovere dall'eccezione della FIGC circa l’inammissibilità dei ricorsi per contrasto con l'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito CGS). Assume la Federazione che le doglianze del ricorrente non possono essere prese in considerazione dal Collegio, in quanto formulate in contrasto con l'art. 54 CGS. Dispone la norma citata che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport "è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti". La norma riprende (parzialmente anche sotto il profilo lessicale) quanto disposto dall'art. 360 c.p.c. in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende uniformarsi. In proposito, si è ripetutamente affermato che un ricorso per motivi di legittimità non è un altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti; né è configurabile come un giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato quindi all'annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi; e il ricorso è altresì inammissibile se articolato su doglianze volte esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti. E si è anche avvertito che non è prospettabile, come motivo di diritto, la veridicità o meno di un fatto (o la prova o meno del medesimo) che condurrebbe a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata. Ma non basta. Attesa la tassatività dei motivi specificati nel citato art. 54 CGS, le parti non possono omettere di precisare quale dei tassativi casi previsti dall'art. 54 è oggetto del singolo motivo di ricorso. In definitiva, il Collegio non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia, nelle sue valutazioni, violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio. Tali principi, che distinguono nettamente l'ambito della competenza del Collegio da quello che, nel preesistente ordinamento, era proprio del TNAS, costituiscono forse l'elemento che più fortemente ha caratterizzato la riforma della giustizia sportiva, con l'entrata in vigore del vigente Codice. È evidente dunque che a tale principio il Collegio ritiene debba darsi piena e rigorosa applicazione. Ciò posto non sono ammissibili in questa sede tutte le doglianze mosse dai ricorrenti, in ordine alla valutazione dei fatti che hanno originato il presente contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte Federale di Appello, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione conduce quindi alla declaratoria di inammissibilità dei motivi articolati con cui i ricorrenti hanno, talora esplicitamente, sollecitato "interpretazioni alternative" dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti dalla impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l'azione. 3. Alla luce di quanto indicato nel punto 2 e nei limiti dianzi indicati, che rendono inammissibili la gran parte dei motivi articolati dai ricorrenti, pare possibile procedere all’esame dei motivi di ricorso proposti dai ricorrenti invece ammissibili. A tal riguardo il Collegio deve muovere da un accertamento in fatto effettuato tanto dal Tribunale Federale quanto dalla Corte Federale di Appello: che la partita Savona-Teramo (disputatasi il 2 maggio 2015) è stata oggetto di alterazione, sia avuto riguardo al suo svolgimento, sia al risultato finale, sia al vantaggio conseguitone dal Teramo in termini di classifica. A norma dell’art. 7, comma 1, CGS, essendosi realizzate tutte e tre le ipotesi previste dalla norma, è indubbio che sia stato commesso un illecito sportivo. Le sentenze indicate, e in particolare quella resa dalla Corte Federale di Appello, individuano in modo preciso, e con motivazione assolutamente adeguata, i soggetti tesserati e le società responsabili dell’alterazione. Il sindacato del Collegio, che – come indicato - non può avere ad oggetto un nuovo accertamento dei fatti accertati nei precedenti gradi endofederali, potrebbe avere riguardo all’”omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti". Come è noto la norma prevista dall’art. 54 CGS ha un contenuto diverso rispetto all’art. 360 n. 5 c.p.c. che, a seguito della riforma, consente alla Suprema Corte l’accertamento dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione nel corso del medesimo e non più l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia. Tuttavia, anche nella prospettiva indicata dall’art. 54 CGS, e nei limiti indicati nel punto 2 non pare affatto che la Corte federale d’Appello abbia contraddetto se stessa ovvero abbia mancato di motivare una decisione o abbia offerto una motivazione insufficiente. Ne deriva che, alla luce di quanto precede, nessun accertamento è mancato in grado d’appello e nessun esame di alcun fatto decisivo è stato omesso dalla Corte federale. Corollario di quanto precede è che tutte le sanzioni irrogate dall’organo endofederale applicano pedissequamente l’art. 7 CGS, sia per quanto riguarda l’accertamento dell’alterazione dell’incontro, sia con riferimento alle responsabilità ascrivibili ai soggetti e alle società coinvolte nell’illecito. In questa precisa prospettiva l’irrogazione di sanzioni edittalmente previste è immune da qualsiasi rilievo in questa sede e deve esse integralmente confermata con riguardo a tutti i soggetti condannati nel giudizio di secondo grado endofederale. Altrettanto deve osservarsi con riferimento alle società, con una sola eccezione. 4. La motivazione assunta dalla Corte Federale d’Appello con riguardo alla responsabilità delle società Savona e Teramo non è del tutto esente da rilievi. Nella medesima il Savona FBC è stato condannato per responsabilità oggettiva, per gli addebiti contestati a Barghigiani e Ceniccola, alla penalizzazione di punti 6 e all’ammenda di € 30.000,00. Nella decisione si dà atto che nei confronti del Savona Calcio trova applicazione anche l’aggravante prevista dall’art. 7, comma 6, CGS. Non è tuttavia del tutto intellegibile il percorso logico seguito dalla Corte Federale di Appello che ha irrogato per il medesimo fatto la pena edittale indicata, valutata sotto il profilo di una duplice responsabilità oggettiva, con l’aggravante prevista dall’art. 7, comma 6. Dalla pluralità di illeciti attribuibili a diverso titolo a soggetti appartenenti al medesimo sodalizio non discende anche una pluralità di illeciti commessi dalla società, ma un solo illecito con una sola responsabilità prevista per ipotesi diverse a seconda della condotta tenuta (così la responsabilità diretta, oggettiva o presunta). Ad una attenta riflessione, infatti, poiché nel caso in questione è stato commesso un solo illecito imputabile alla Società, l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS non può trovare applicazione se l’illecito commesso è unitario, ma solo nell’ipotesi in cui vi sia stata alterazione dello svolgimento o del risultato di gara ovvero la società ne abbia tratto un vantaggio in classifica. Quanto al Teramo Calcio la sanzione irrogata è a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta, con l’aggravante dell’art. 7, comma 6, CGS. Tenuto conto che l’illecito commesso ha ad oggetto lo svolgimento di una sola partita, la pluralità di sanzioni per un solo illecito, di cui all’art. 7, comma 1, non trova oggettiva declinazione nell’art. 7 CGS. Le ipotesi nel medesimo indicate con riguardo alla società (responsabilità diretta, oggettiva o presunta) non sono cumulative, ma alternative; con la conseguenza che non è possibile irrogare ad una medesima società più sanzioni a titolo diverso per il medesimo illecito sportivo. Non è del resto insignificante che il sistema consenta di penalizzare più pesantemente la società nel caso in cui ricorra un’aggravante di cui all’art.7, comma 6, CGS. In questa ipotesi l’aggravante dell’unico illecito sportivo riguarda esclusivamente l’alterazione dello svolgimento o del risultato ovvero il vantaggio conseguito in classifica. La diversa ipotesi di più illeciti sportivi non può applicarsi se un solo illecito sia stato commesso da più persone appartenenti al medesimo sodalizio, ma se oggettivamente siano diversi o più numerosi i fatti illeciti commessi (ad esempi più incontri). Di qui l’esigenza di un rinnovo della valutazione delle circostanze aggravanti alla luce del principio indicato. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport - Sezioni Unite Disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva. Accoglie i ricorsi della società Teramo e della società Savona nei limiti di cui in motivazione e rinvia al Giudice di appello perché questi rinnovi la sua valutazione in ordine alla affermata sussistenza di circostanze aggravanti, traendone tutte le eventuali conseguenze in ordine alla misura delle sanzioni inflitte e dandone la relativa motivazione. Spese compensate. Dichiara inammissibile il ricorso della società Forlì. Spese compensate. Dichiara in parte inammissibile e in parte infondati i ricorsi dei sigg.ri Luciano Campitelli, Marco Barghigiani, Davide Matteini, Ercole Di Nicola e Marcello Di Giuseppe. Condanna le parti ricorrenti a rifondere le spese di giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 Ottobre 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini I Relatori F.to Massimo Zaccheo F.to Attilio Zimatore Depositato in Roma in data 22 gennaio 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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