COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 Del 09/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale- Procedimento n. 331 Stagione 2014/15 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Vescovi Massimo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo Sig. Baù Cristian Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo Sig. Baù Lorenzo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 Del 09/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale- Procedimento n. 331 Stagione 2014/15 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Vescovi Massimo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo Sig. Baù Cristian Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo Sig. Baù Lorenzo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4/3/2015, ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per i motivi già indicati nel Comunicato n. 7 del 15/7/2015, i Dirigenti della Società A.C.D. Centro Stand Stoccareddo, indicati in epigrafe. Come pubblicato nel Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 7 del 15/7/2015, si ricorda che la Procura Generale del C.O.N.I. ha reso noto di non ritenere congrui i provvedimenti a suo tempo concordati con il Rappresentante della Procura della F.I.G.C., nell’udienza del 31/3/2015, a carico dei soggetti sopra indicati, poiché ha valutato che le condotte dei soggetti stessi (Vescovi Massimo, Baù Cristian e Baù Rienzo) non appaiono rientrare, a suo giudizio, nei benefici di concessione previsti dall’art. 23 del C.G.S. della F.I.G.C. Il Tribunale Territoriale, alla luce di quanto sopra, ha quindi provveduto a riesaminare le sanzioni in questione sulla base delle variazioni suggerite dalla Procura Generale del C.O.N.I., informando, nel contempo, i soggetti deferiti interessati ed invitandoli a comunicare entro la data del 24/8/2015 l’accettazione o meno della nuova entità delle predette sanzioni. Il Tribunale Territoriale ha altresì informato le parti, di aver programmato di deliberare in ordine alla sentenza definitiva nell’udienza dell’8/9/2015, comunicando alle medesime parti di avere la possibilità di partecipare ad nuovo dibattimento nella stessa data. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza dell’8/9/2015. AI dibattimento dell’8/9/2015 i seguenti soggetti deferiti, Dirigenti dell’A.C.D. Centro Stand Stoccareddo, non si sono presentati il Sig. Vescovi Massimo il Sig. Baù Cristian il Sig. Baù Lorenzo ed hanno rimesso una memoria con la quale hanno comunicato di non poter partecipare al dibattimento odierno, sottolineando, nel contempo, che le infrazioni sono state commesse in piena “buona fede” e quindi di confermare i provvedimenti disciplinari già a suo tempo concordati con il Rappresentante della Procura. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, atteso che nei precedenti casi definiti con patteggiamento su proposta della Procura della F.I.G.C., ha ritenuto di proporre la sanzione commisurata al numero di partite per le quali il soggetto interessato si è trovato in posizione irregolare, con esplicito riferimento al dirigente che ha sottoscritto la relativa distinta; atteso che la sanzione proposta in questi casi è stata di 10 giorni per ogni attestazione; considerato che anche per il caso di specie le attestazioni sono state 2 per il Sig. Vescovi Massimo, 1 per il Sig. Baù Cristian ed 1 per il Sig. Baù Rienzo, la Procura F.I.G.C. ha proposto la conferma delle sanzioni di cui al dibattimento del 31 marzo 2015 e quindi irrogare : a carico del Sig. VESCOVI Massimo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo : 20 giorni di inibizione a carico del Sig. BAU’ Cristian Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo 10 giorni di inibizione a carico del Sig. BAU’ Rienzo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo 20 giorni di inibizione Il Tribunale Federale Territoriale visti i fatti descritti nell’atto di deferimento; rilevate le violazioni ascritte ai soggetti deferiti; sentito quanto proposto dal Rappresentante della Procura nel dibattimento dell’8/9/2015; valutati i precedenti di questo Tribunale che sempre ha ritenuto congrua, ove non fosse dimostrata la malafede dei singoli dirigenti che hanno sottoscritto le distinte di partecipazione alle gare con giocatori non in posizione regolare, la sanzione dell’inibizione per 10 giorni per ogni attestazione, dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. VESCOVI Massimo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo : 20 giorni di inibizione a carico del Sig. BAU’ Cristian Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo 10 giorni di inibizione a carico del Sig. BAU’ Rienzo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo 20 giorni di inibizione con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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