COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 Del 09/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso F.C.D. Abbazia Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 1 del 3/7/2015 Squalifica fino 26/10/2015 Giocatori CESTARO Andrea, LORA Riccardo, RADI Hamza ROMANO Mattia, ROSSI Nicola (Capitano) – Torneo tra squadre federate “Giorgio Dall’Oglio” – Categoria Allievi

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 Del 09/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso F.C.D. Abbazia Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 1 del 3/7/2015 Squalifica fino 26/10/2015 Giocatori CESTARO Andrea, LORA Riccardo, RADI Hamza ROMANO Mattia, ROSSI Nicola (Capitano) – Torneo tra squadre federate “Giorgio Dall’Oglio” – Categoria Allievi La Società F.C.D. Abbazia ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo e pubblicata nel Comunicato n. 1 del 3/7/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino al 26/10/2015 a carico dei seguenti giocatori : CESTARO Andrea LORA Riccardo RADI Hamza ROMANO Mattia ROSSI Nicola (Capitano) per i seguenti motivi : “dal rapporto arbitrale risulta che al 27’ del s.t., dopo la segnatura di una rete su calcio di rigore per la Soc. Junior Anguillara, il giocatore n°11, Bertipaglia Alex, tratteneva con sé il pallone nell’intento di perdere tempo. Reagiva a tale comportamento, il capitano della Soc. Abbazia, n°6 Rossi Nicola, spingendo il Bertipaglia e facendolo cadere a terra. Da questo veniva l’intervento dei giocatori n°7 Romano Mattia e n°8, Cestaro Andrea, della Soc. Abbazia, e i giocatori n°2 Zambelli Andrea, n°3 Sasso Thomas e n°4 Fontolan Kevin, della Soc. Junior Anguillara, i quali iniziavano una rissa con calci e pugni da ambo le parti. Nel mentre, il massaggiatore della Soc. Junior Anguillara, Bertipaglia Mauro, si era portato verso la panchina della squadra avversaria, scontrandosi con l’allenatore della Soc. Abbazia, Turcato Massimo, arrivando al contatto con calci, pugni e spinte. Anche l’allenatore della Soc. Junior Anguillara, Bertipaglia Pietro, si avvicinava alla panchina avversaria e prendeva parte alla rissa. Sempre nelle vicinanze della panchina della Soc. Abbazia, i giocatori n°5 Trovò Mattia, n°6 Toffanin Matteo, della Soc. Junior Anguillara, e i giocatori n°9 Lora Riccardo, n°10 Radi Hamza, della Soc. Abbazia, si scambiavano spinte ed offese”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Abbazia; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro il quale ha escluso che la colluttazione tra i calciatori sia stata particolarmente violenta ed in particolare che siano volati calci e pugni, limitandosi peraltro a spinte ed offese. Il direttore di gara ha inoltre precisato che le uniche due persone che certamente si sono scambiate spinte di una certa consistenza e ripetute offese sono stati i calciatori Fontolan Kevin della Società Junior Anguillara e Radi Hamza della Società Abbazia. Inoltre l’arbitro ha ulteriormente evidenziato come per i calciatori da lui individuati come partecipanti alla rissa, non sia in grado di attribuire loro un effettivo ruolo (provocatori piuttosto che soggetti intenti a difendersi o a sedare). P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale , atteso quanto precisato dal direttore di gara delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Abbazia; - di ridurre al 10/09/2015 la sanzione della squalifica a carico dei giocatori CESTARO Andrea, LORA Riccardo, ROMANO Mattia, ROSSI Nicola (Capitano); - di ridurre al 5/10/2015 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Radi Hamza. Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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