COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 16/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 114 st. 14/15 Nei confronti : – del Sig. ALBERTINI Andrea Giocatore U.S.D. Croz Zai – del Sig. HLAILA Zakaria già Giocatore U.S.D. Croz Zai, ora svincolato – della Società U.S.D. Croz Zai

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 16/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 114 st. 14/15 Nei confronti : - del Sig. ALBERTINI Andrea Giocatore U.S.D. Croz Zai - del Sig. HLAILA Zakaria già Giocatore U.S.D. Croz Zai, ora svincolato - della Società U.S.D. Croz Zai La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 29/7/2015 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. ALBERTINI Andrea (Giocatore USD Croz Zai) “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis, 1 del vigente C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere, al termine della gara conclusiva del Torneo “Walter Stupilli” tra le squadre Croz Zai – Boprgo Trento disputata in data 14.6.2014 inscenato una veemente e scomposta manifestazione di protesta alla presenza di rappresentanti della Delegazione Provinciale L.N.D.- di Verona, culminata nel ribaltamento del tavolo sul quale erano stati disposti trofei ed altri oggetti destinati alla premiazione delle squadre finaliste, così come compiutamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale”. il Sig HALAILA Zakaria (già Calciatore USD Croz Zai, ora svincolato) “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis, 1 del vigente C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere proferito al termine della gara innanzi specificata espressioni minatorie nei confronti di un assistente arbitrale di colore, ritenuto responsabile di presunti torti subiti dalla sua squadra”. La Società U.S.D. Croz Zai di Verona “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S., in relazione alle condotte ascritte ai summenzionati tesserati”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 15/09/2015. AI dibattimento del 15/9/2015 sono risultati presenti : - il Sig. ALBERTINI Andrea Giocatore U.S.D. Croz Zai - il Sig. HLAILA Zakaria già Giocatore U.S.D. Croz Zai, ora svincolato - la Società U.S.D. Croz Zai, rappresentata dal Sig. Franceschetti Lucio - il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e conclude proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. ALBERTINI Andrea Giocatore USD Croz Zai : 20 giorni di squalifica a carico del Sig. HLAILA Zakaria Giocatore già USD Croz Zai (ora svincolato) : 20 giorni di squalifica a carico della Società U.S.D. Croz Zai : ammenda di € 300,00.= Il Tribunale Federale Territoriale visti i fatti descritti nel deferimento, rilevate le violazioni ascritte ai soggetti deferiti, preso di quanto proposto dalla Procura dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : - a carico del Sig. ALBERTINI Andrea Giocatore USD Croz Zai 20 giorni di squalifica(a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Comunicato – vedi art. 22,comma 2 del C.G.S.) - a carico del Sig. HLAILA Zakaria Giocatore già USD Croz Zai (ora svincolato) 20 giorni di squalifica (a decorrere dal primo tesseramento utile in seno a Società della F.I.G.C. e da aggiungere alla squalifica già assunta, all’epoca dei fatti, dal Giudice della Delegazione Provinciale di Verona); - a carico della Società U.S.D. Croz Zai ammenda di € 300,00.=
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