COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 16/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso Pol.D. Olimpia Ponte Crencano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 14 del 9/9/2015 Squalifica per quattro giornate Giocatore SAVOIA Alessandro – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 16/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso Pol.D. Olimpia Ponte Crencano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 14 del 9/9/2015 Squalifica per quattro giornate Giocatore SAVOIA Alessandro – Campionato di 2^ Categoria La Società Pol.D. Olimpia Ponte Crencano ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 14 del 9/9/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Savoia Alessandro : “per comportamento violento nei confronti di un giocatore avversario, per aver simulato di aver subito un pugno al volto e per aver offeso un avversario”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Olimpia Ponte Crecano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; vista P.Q.M. la dettagliata relazione nel rapporto arbitrale, conferma la sanzione comminata ritenendola congrua in relazione ai fatti acclarati; la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Olimpia Ponte Crencano; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Savoia Alessandro; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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