COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 16/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Real Lugagnano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 14 del 9/9/2015 Squalifica per tre giornate Giocatore GUARNATI Fabio – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 16/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Real Lugagnano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 14 del 9/9/2015 Squalifica per tre giornate Giocatore GUARNATI Fabio – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Real Lugagnano ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 14 del 9/9/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Guarnati Fabio : “per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Real Lugagnano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, che ha precisato che l’episodio riguardante il comportamento del Guarnati non aveva i connotati della violenza, ma derivava da un fallo di gioco di natura irruenta P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Real Lugagnano; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Guarnati Fabio. - Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo versata viene accreditata.
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