COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 Del 23/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Rambla Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 13 del 16/9/2015 Squalifica per tre giornate Giocatore GIACOMINI Alessio – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 Del 23/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Rambla Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 13 del 16/9/2015 Squalifica per tre giornate Giocatore GIACOMINI Alessio – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Rambla ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 13 del 16/9/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Giacomini Alessio : “per condotta violenta verso un giocatore avversario.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Rambla; esaminata la documentazione ufficiale in atti; atteso che l’episodio, così come descritto dall’arbitro non ha i connotati di un atto violento, si ritiene più congrua la sanzione della squalifica per due giornate nei confronti del calciatore Giacomini P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Rambla; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Giacomini Alessio; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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