COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 Del 30/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.P.D. Città di Musile Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 29 del 16/9/2015 Squalifica per quattro giornate Giocatore PERISSINOTTO Giovanni – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 33 Del 30/09/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ricorso U.P.D. Città di Musile Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 29 del 16/9/2015 Squalifica per quattro giornate Giocatore PERISSINOTTO Giovanni – Campionato di Promozione La Società U.P.D. Città di Musile ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 29 del 16/9/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Perissinotto Giovanni : “una giornata perché privava un avversario di una chiara occasione da rete, e tre giornate perché al momento dell'espulsione si avvicinava all'Arbitro e lo offendeva pesantemente e ripetutamente.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Città di Musile; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che precisava il fatto che il calciatore Perissinotto, dopo la notifica dell’espulsione, prima di uscire dal terreno di gioco, aveva in realtà anche ritardato la ripresa della partita, aggravando in questo modo la propria posizione: tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; vista la dettagliata relazione nel rapporto arbitrale, conferma la sanzione comminata ritenendola congrua in relazione ai fatti acclarati; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Città di Musile; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Perissinotto Giovanni; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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