COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 Del 30/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.C. Solesinese Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 29 del 16/9/2015 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Solesinese-Unione Graticolato del 13/9/2015; Inibizione Sig. Grandis Enrico fino al 28/09/2015 (Dirigente accompagnatore); ammenda di € 60,00 – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 33 Del 30/09/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ricorso U.C. Solesinese Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 29 del 16/9/2015 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Solesinese-Unione Graticolato del 13/9/2015; Inibizione Sig. Grandis Enrico fino al 28/09/2015 (Dirigente accompagnatore); ammenda di € 60,00 – Campionato di Promozione La Società U.C. Solesinese ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 29 del 16/9/2015 con la quale infliggeva i seguenti provvedimenti : - sanzione della perdita della gara in epigrafe per 0-3 (art. 17/5 C.G.S.); - inibizione Sig. Grandis Enrico fino al 28/09/2015 (Dirigente accompagnatore); - ammenda di € 60,00.- “perché la società Solesinese, a seguito della sostituzione dal 29' del 2° tempo non ha schierato in campo alcun giocatore nato dall’1.1.1997, come prescritto dal regolamento pubblicato in C.U. n. 1 del 3.7.2015, , P.Q.M. il G.S. delibera di : - non omologare il risultato come ottenuto sul campo, e sanzionare la soc. Solesinese con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato, peggiore di quello conseguito sul campo, Solesinese - Unione Graticolato 0 - 3, nonché con l'ammenda di euro 60,00; - di inibire il Dirigente accompagnatore Grandis Enrico fino al 28.09.2015.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Solesinese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ottenuti da parte del direttore di gara i rapportini relativi alle sostituzioni dei calciatori effettuate dall’U.C. Solesinese nel corso della gara oggi presa in esame, dai quali è risultato che al 26’ del 2° tempo la Società ha provveduto alla sostituzione del giocatore n. 7 con il calciatore n. 18 Guariento Matteo nato il 15/04/1997 (sostituzione che in un primo tempo era stata erroneamente attribuita dall’arbitro alla Società Unione Graticolato) rispettando così l’obbligo previsto dal C.U. n. 1 del 3/7/2015, punto A/2, lettera b di impiegare per tutta la durata delle gare del Campionato di Promozione i tre calciatori nati rispettivamente dal 1°/1/1995, dal 1°/1/1996 e dal 1°/1/1997 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Solesinese; - di annullare l’applicazione dell’art. 17/5 C.G.S. e di omologare la gara con il risultato acquisito in campo di : Solesinese-Union Graticolato 0-1; - di annullare la sanzione della inibizione fino al 28/09/2015 a carico del dirigente accompagnatore Grandis Enrico; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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