COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 07/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 606 st. 14/15 Nei confronti : – del Sig. VOLPATO Claudio Presidente ASD.AC Vedelago – del Sig. BERGAMIN Ivan Dirigente ASD.AC Vedelago – del Sig, KUSHTRIM Racaj già Dirigente e attualemte giocatore ASD.AC Vedelago – del Sig. SANTIN Giacomo già Dirigente ASD.AC Vedelago – del Sig. SBRISSA Stefano già Dirigente e attualmente giocatore ASD.AC Vedelago – della Società ASD.AC Vedelago

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 07/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 606 st. 14/15 Nei confronti : - del Sig. VOLPATO Claudio Presidente ASD.AC Vedelago - del Sig. BERGAMIN Ivan Dirigente ASD.AC Vedelago - del Sig, KUSHTRIM Racaj già Dirigente e attualemte giocatore ASD.AC Vedelago - del Sig. SANTIN Giacomo già Dirigente ASD.AC Vedelago - del Sig. SBRISSA Stefano già Dirigente e attualmente giocatore ASD.AC Vedelago - della Società ASD.AC Vedelago La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 9/9/2015 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. VOLPATO Claudio – Presidente ASD.AC Vedelago “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 CGS e art. 10,comma 2 del CGS; art. 7,comma 1 dello Statuto Federale, nonché art. 37, comma 1 delle N.O.I.F. per avere : 1) contravvenendo al proprio potere-dovere di controllo e vigilanza, omesso e, quindi, consentito la partecipazione dei giovanissimi giocatori Bisetto Jordan Joby, Chiarappa Simome, Brambullo Diego, Pozzebon Andrea, Stojku Samuel, Timis Denis Vasile, Timis Jonel Gabriel e Patriche Stefan Leonard a incontri ufficiali delle rispettive squadre Piccoli Amici A4 2008/2009, Piccoli Amici A5 2006/2007 e n. 9 gare, Pulcini A7 2004 in assenza di alcun tesseramento con la Società, così eludendo la normativa di riferimento ed assumendo a carico degli stessi minori gravi rischi in relazione alle mancate garanzie agli stessi spettanti; 2) omesso, nella sua qualità, ogni dovuta forma di controllo e vigilanza sull’attività svolta dai Signori Rakaj Kushtrim, Santin Giacomo e Sbrissa Stefano, i quali hanno partecipato come dirigenti accompagnatori alle gare ufficiali disputate dalle squadre Piccoli Amici A4 2008/2009, Piccoli Amici A5 2006/2007 e Pulcini A7 2004, in assenza di alcun vincolo di tesseramento con la Società ASD.AC Vedelago; 3) omesso ogni dovuta forma di controllo e vigilanza sulla pubblicazione della pagina ufficiale facebook della Società ASD.ASC Vedelago. Laddove alla sezione “informazioni sulla pagina” veniva inserita la dicitura “scuola calcio qualificata”, ben consapevole che tale qualità non era attribuibile alla società, in quanto non solo mai concessa, ma, in realtà, negata dagli Organi preposti della F.I.G.C., tanto da poter facilmente ingenerare errate convinzioni e valutazioni da parte dei visitatori della pagina on line.” il Sig. BERGAMIN Ivan – Dirigente ASD.AC Vedelago “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in riferimento al dettato di cui al Comunicato n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2014/2015 ed in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., per avere, nella stagione 2014/2015, permesso e, comunque, non vigilato, che i giovanissimi calciatori Bisetto Jordan Joby, Chiarappa Simome, Brambullo Diego, Pozzebon Andrea, Stojku Samuel, Timis Denis Vasile, Timis Jonel Gabriel e Patriche Stefan Leonard partecipassero ad incontri ufficiali delle rispettive squadre Piccoli Amici A4 2008/2009, Piccoli Amici A5 2006/2007 e Pulcini A7 2004 (quest’ultima categoria per 9 gare) in assenza di alcun tesseramento con la Società, così eludendo la normativa di riferimento ed assumendo a carico degli stessi minori gravi rischi.” il Sig. RACAJ Kushtrim – Dirigente ASD.AC Vedelago all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., i in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., nonché dell’art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere, nella stagione 2014/2015, svolto la funzione di dirigente accompagnatore a favore dell’ASD.AC Vedelago nella gara del 27/11/2014, valevole per il Campionato Piccoli Amici A4, in assenza di alcun vincolo di tesseramento con la predetta Società e per avere, in tale veste, sottoscritto la lista ufficiale di gara, così dichiarando, sotto la propria responsabilità, che tutti i calciatori fossero regolarmente tesserati, malgrado, invece, il minore Patriche Stefan Leonard non fosse, al momento in costanza di tesseramento con la Società ASD.AC Vedelago”. il Sig. SANTIN Giacomo – Dirigente ASD.AC Vedelago all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., i in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., nonché dell’art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere, nella stagione 2014/2015, svolto la funzione di dirigente accompagnatore a favore dell’ASD.AC Vedelago per n. 4 gare tutte relative al Campionato Piccoli Amici A5, in assenza di alcun vincolo di tesseramento con la predetta Società e per avere, in tale veste, sottoscritto le rispettive liste ufficiali di gara, così dichiarando, sotto la propria responsabilità, che tutti i calciatori fossero regolarmente tesserati, malgrado, invece, i minori Timis Jonel Gabriel e Timis Denis Vasile non fossero, al momento in costanza di tesseramento con la Società ASD.AC Vedelago”. Il Sig. Sbrissa Stefano - Dirigente ASD.AC Vedelago all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., nonché dell’art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere, nella stagione 2014/2015, svolto la funzione di dirigente accompagnatore a favore dell’ASD.AC Vedelago per n. 4 gare tutte relative al Campionato Pulcini A7, in assenza di alcun vincolo di tesseramento con la predetta Società e per avere, in tale veste, sottoscritto le rispettive liste ufficiali di gara, così dichiarando, sotto la propria responsabilità, che tutti i calciatori fossero regolarmente tesserati, malgrado, invece, i minori Bisetto Jordan Jody, Chiarappa Simone, Brambullo Diego, Pozzebon Andrea e Stoiku Samuel non fossero, al momento, in costanza di tesseramento con la Società ASD.AC Vedelago”. La Società ASD.AC Vedelago “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4,commi 1 e 2 del C.G.S. per le condotte ascrivibili ai Signori Volpato Claudio, Bergamin Ivan, Racaj Kushtrim, Santin Giacomo e Sbrissa Stefano, ciascuno nella rispettiva qualità di cui sopra”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato che le raccomandate relative alla notifica della fissazione dell’udienza del 6/10/2015 non sono state ritirate dai soggetti deferiti e sono state restituite dall’Ufficio Postale competente per compiuta giacenza. AI dibattimento del 6/10/2015 sono risultati presenti : - il Sig. VOLPATO Claudio Presidente ASD.AC Vedelago, rappresentato dal Sig. Gianfranco Perin (Segretario Soc. Vedelago), come da delega in atti - il Sig. BERGAMIN Ivan Dirigente ASD.AC Vedelago, rappresentato dal Sig. Bortolotto Giorgio (Dirigente Soc. Vedelago) come da delega in atti il Sig. SBRISSA Stefano già Dirigente e attualmente giocatore ASD.A.C. Vedelago la Società ASD.A.C. Vedelago, rappresentata dal Sig. Perin Gianfranco (Segretario Soc. Vedelago), come da delega in atti Sono risultati assenti, pur ritualmente convocati : il Sig. RACAJ Kushtrim già Dirigente e attualmente giocatore ASD.A.C. Vedelago il Sig. SANTIN Giacomo già Dirigente ASD.A.C. Vedelago (attualmente non tesserato) E’ presente in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. il Dott. Salvatore SCIUTO. Il Dott. Salvatore Sciuto, ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e conclude proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti delle parti deferite : a carico del Sig. VOLPATO Claudio Presidente ASD.A.C. Vedelago : 25 giorni di inibizione a carico del Sig. BERGAMIN Ivan Dirigente ASD.A.C. Vedelago : 25 giorni di inibizione a carico del Sig. SBRISSA Stefano già Dirigente e attualmente giocatore ASD.A.C. Vedelago : 20 giorni di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a carico del Sig. RACAJ Kushtrim già Dirigente e attualmente giocatore ASD.A.C. Vedelago : 5 giorni di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a carico del Sig. SANTIN Giacomo già Dirigente ASD.A.C. Vedelago : 20 giorni di inibizione a decorrere dal primo tesseramento utile presso Società Federate della F.I.G.C. a carico della Società ASD.A.C. Vedelago : ammenda di € 100,00.= Il Tribunale Federale Territoriale visti i fatti descritti nel deferimento; rilevate le violazioni ascritte ai soggetti deferiti; ritenuti congrui i provvedimenti proposti dalla Procura Federale dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. VOLPATO Claudio Presidente ASD.A.C. Vedelago : 25 giorni di inibizione a carico del Sig. BERGAMIN Ivan Dirigente ASD.A.C. Vedelago : 25 giorni di inibizione a carico del Sig. SBRISSA Stefano già Dirigente e attualmente giocatore ASD.A.C. Vedelago : 20 giorni di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a carico del Sig. RACAJ Kushtrim già Dirigente e attualmente giocatore ASD.A.C. Vedelago : 5 giorni di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. i suddetti provvedimenti decorrono dalla data di pubblicazione del presente Comunicato a carico del Sig. SANTIN Giacomo già Dirigente ASD.A.C. Vedelago : 20 giorni di inibizione a decorrere dal primo tesseramento utile presso Società Federate. a carico della Società ASD.A.C. Vedelago : ammenda di € 100,00.=
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