COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 07/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso Sig. Cossu Giuseppe – Allenatore A.S.D. Mor.Biancade Carbonera Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale Treviso di cui al Comunicato n. 17 del 30/9/2015 – Squalifica fino al 3/11/2015 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 07/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso Sig. Cossu Giuseppe – Allenatore A.S.D. Mor.Biancade Carbonera Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale Treviso di cui al Comunicato n. 17 del 30/9/2015 – Squalifica fino al 3/11/2015 - Campionato di 2^ Categoria Il Sig. Cossu Giuseppe – Allenatore della Società Mor.Biancade Carbonera ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 17 del 30/9/2015 con la quale infliggeva a suo carico la sanzione della squalifica fino al 3/11/2015 : “in seguito all’allontanamento per irriguardosità verso l’arbitro, mentre usciva gli rivolgeva espressioni minacciose e gravemente ingiuriose e denigratorie”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dal Sig. Cossu Giuseppe; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il ricorrente; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, che ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara ed ha inoltre confermato di aver visto il soggetto proferire quanto descritto; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dal Sig. Cossu Giuseppe (Allenatore Mor.Biancade Carbonera); - di confermare la sanzione della squalifica a suo carico fino al 3/11/2015; - di introitare la tassa reclamo versata.-
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