COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 07/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C. Lugagnano Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 31 del 28/9/2015 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Sona Mazza-Lugagnano del 20/9/2015; Inibizione Sig. Bendinelli Raffaello fino al 28/09/2015 (Dirigente accompagnatore); ammenda di € 60,00 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 07/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C. Lugagnano Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 31 del 28/9/2015 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Sona Mazza-Lugagnano del 20/9/2015; Inibizione Sig. Bendinelli Raffaello fino al 28/09/2015 (Dirigente accompagnatore); ammenda di € 60,00 – Campionato di Promozione La Società A.C. Lugagnano ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 31 del 28/9/2015 con la quale infliggeva i provvedimenti sopra elencati, conseguenti per aver contravvenuto alle disposizioni dettate dal C.U. n. 1 del 3/7/2015 (impiego per tutta la durata della gara di giocatori : uno nato dall’1.1.1995, uno nato dall’1.1.1996 e uno nato dall’1.1.19997). La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Lugagnano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato che il Giudice Sportivo Regionale con C.U. n. 33 del 30/09/2015 ha reso noto di aver ricevuto, spontaneamente, da parte del dell’arbitro che aveva diretto la gara oggi presa in esame, un supplemento di rapporto con il quale correggeva un precedente errore di compilazione effettuato nel riportare i dati relativi alle sostituzioni dei giocatori operate dall’A.C. Lugagnano; rilevato, quindi, che il Giudice Sportivo Regionale ha revocato d’ufficio con il predetto C.U. n. 33, tutte le sanzioni irrogate a carico della Società Lugagnano e suoi tesserati; la Corte conferma la regolarità della gara, così come omologata dal G.S., con il risultato acquisito in campo : Sona M. Mazza – Lugagnano 1 – 1 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale essendo venuta meno la motivazione del contendere delibera il non luogo a procedere.
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