COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 21/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. U.S.A. Mortise Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 20 del 14/10/2015 – Gara San Fidenzio Polverara – U.S.A. Mortise del 14/10/2015 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 21/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. U.S.A. Mortise Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 20 del 14/10/2015 – Gara San Fidenzio Polverara – U.S.A. Mortise del 14/10/2015 – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. U.S.A Mortise Calcio ha presentato ricorso avverso la delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicate nel Comunicato n. 20 del 14/10/2015. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rilevato che il ricorso introduttivo dell’U.S.A. Mortise avanti il Giudice Sportivo di primo grado è da ritenersi improcedibile perché non attinente a nessun provvedimento disciplinare, privo di specifiche conclusioni ed – in ogni caso – inammissibile in quanto non sottoscritto; visto l’art. 36, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva annulla la decisione impugnata P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di annullare il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado; - di annullare l’addebito della tassa reclamo.
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