COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 21/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso F.C. Union Pro S.S.D. a r.l. Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 35 del 7/10/2015 – Squalifica fino al 31/12/2015 giocatore Zuin Diego; Squalifica per tre giornate giocatore Vedovato Mattia – Campionato Juniores Reg.le

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 21/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso F.C. Union Pro S.S.D. a r.l. Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 35 del 7/10/2015 – Squalifica fino al 31/12/2015 giocatore Zuin Diego; Squalifica per tre giornate giocatore Vedovato Mattia – Campionato Juniores Reg.le La Società Union Pro ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 35 del 7/10/2015, con la quale infliggeva le seguenti sanzioni disciplinari nei confronti dei sottonotati giocatori : - Squalifica fino al 31/12/2015 a carico del giocatore Zuin Diego, perché : “dopo ripetute proteste ed urla, nonché bestemmie rivolte all'Arbitro, lo spingeva a seguito del gol segnato dal San Donà. Lo stesso teneva un comportamento molto violento nei riguardi del Direttore di gara, tentando altresì di colpirlo”. - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Vedovato Mattia perché : “al fischio finale, protestava ripetutamente ed usando un linguaggio blasfemo nei confronti dell'Arbitro, altresì offendendolo”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Union Pro; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato di aver invertito i nomi dei responsabili nell’attribuzione dei fatti riportati nel referto di gara, precisando che gli accadimenti più gravi sono stati commessi dal calciatore Vedovato Mattia (n. 17) e non dal calciatore Zuin Diego (n. 16). P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale, atteso quanto precisato dal direttore di gara delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Union Pro; - di squalificare il calciatore ZUIN Diego per tre giornate; - di squalificare fino al 31/12/2015 il giocatore VEDOVATO Mattia; - essendo il ricorso accolto, non è dovuta la tassa reclamo.
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