COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 21/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Azzurra Due Carrare Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 37 del 14/10/2015 – Squalifica per quattro giornate giocatore Uzoije Ifeanyi Chukwu – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 21/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Azzurra Due Carrare Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 37 del 14/10/2015 – Squalifica per quattro giornate giocatore Uzoije Ifeanyi Chukwu – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Azzurra Due Carrare ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 37 del 14/10/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Uzoije Ifeanyi Chukwu : “espulso per aver colpito intenzionalmente un avversario con un pugno al volto facendolo sanguinare, uscendo dal terreno di gioco, offendeva lo stesso e l’arbitro”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’A.S.D. Azzurra Due Carrare; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato quanto riportato in referto, precisando che il giocatore Uzoije ha colpito intenzionalmente l’avversario avendo il pugno chiuso; valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua rispetto agli accadimenti; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale, atteso quanto precisato dal direttore di gara delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Azzurra Due Carrare; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Uzoije Ifeanyi Chukwu ; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it