COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 21/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Parona Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 37 del 14/10/2015 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Povegliano Veronese – Parona del 7/10/2015; Inibizione Sig. Gasparini Franco fino al 29/10/2015 (Dirigente accompagnatore); ammenda di € 60,00 – Trofeo Regione Veneto Società di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 21/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Parona Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 37 del 14/10/2015 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Povegliano Veronese - Parona del 7/10/2015; Inibizione Sig. Gasparini Franco fino al 29/10/2015 (Dirigente accompagnatore); ammenda di € 60,00 – Trofeo Regione Veneto Società di 1^ Categoria La Società A.S.D. Parona ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 31 del 28/9/2015 con la quale infliggeva i provvedimenti sopra elencati, conseguenti per aver contravvenuto alle disposizioni dettate dal Regolamento del Trofeo Regione Veneto per Società di 1^ Categoria 2015/2016 (impiego per tutta la durata della gara un giocatore nato dall’1.1.1995 in poi). La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Parona; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato che l’arbitro che ha diretto la gara oggi presa in esame, ha fatto pervenire un supplemento di rapporto con il quale corregge un precedente errore di compilazione effettuato nel riportare i dati relativi alle sostituzioni dei giocatori operate dall’A.S.D. Parona; rilevato, quindi, che la Società ricorrente ha sostituito il calciatore n. 9 Longobardi Valerio nato il 14/7/1995 con il 15 Iddirusi Oduro Junior nato il 01/01/1999(e non il n. 16 Gasparini Davide nato il 26/01/1988); la Corte, alla luce di quanto sopra, conferma la regolarità della gara, con il risultato acquisito in campo di : Povegliano Veronese – Parona 2-1 e annulla tutti i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo di prime cure P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dall’A.S.D. Parona; . di confermare l’omologazione dell’incontro Povegliano Veronese – Parona con il risultato di 2-1 acquisito in campo; - di annullare la sanzione della inibizione fino al 29/10/2015 a carico del Sig. Gasparini Franco (dirigente accompagnatore); - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - essendo il ricorso accolto, non è dovuta la tassa reclamo.
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