COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 Del 28/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso SSDARL Seraticense Avverso delibere Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 39 del 21/10/2015 – Squalifica per quattro giornate giocatore Borotto Dalla Vecchia Andrea; Squalifica fino al 14/12/2015 giocatore Lemma Michele – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 Del 28/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso SSDARL Seraticense Avverso delibere Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 39 del 21/10/2015 – Squalifica per quattro giornate giocatore Borotto Dalla Vecchia Andrea; Squalifica fino al 14/12/2015 giocatore Lemma Michele – Campionato di Promozione La Società SSDARL Marosticense ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicate nel Comunicato n. 39 del 21/10/2015, con le quali infliggeva le seguenti sanzioni : - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Borotto Dalla Vecchia : “perché dopo essere stato ammonito cominciava ad offendere pesantemente e con frasi blasfeme il direttore di gara”. - Squalifica fino al 14/12/2015 a carico del giocatore Lemma Michele : “perché al momento dell’espulsione dell'allenatore della sua squadra, cominciava ad inveire nei confronti dell'arbitro, insulti che continuavano anche dopo l'espulsione fino agli spogliatoi”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Seraticense; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado, per quanto riguarda il calciatore Borotto Della Vecchia Andrea appare congrua, mentre si ritiene di giudicare più adeguata la sanzione della squalifica fino al 30/11/2015 per quanto attiene al calciatore Lemma Michele P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale, atteso quanto precisato dal direttore di gara delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Seraticense; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Borotto Dalla Vecchia Andrea; - di ridurre al 30/11/2015 la sanzione della squalifica fino a carico del giocatore Lemma Michele; poiché il ricorso è stato parzialmente accolto la tassa reclamo non è dovuta.
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