COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Povegliano Veronese Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 39 del 21/10/2015 – Squalifica fino al 20/4/2016 allenatore Pedron Marco – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Povegliano Veronese Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 39 del 21/10/2015 – Squalifica fino al 20/4/2016 allenatore Pedron Marco - Campionato di 1^ Categoria La Società A.C.D. Povegliano Veronese ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 39 del 21/10/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino al 20/4/2016 allenatore Pedron Marco : “Riferisce l'A. che, al termine della gara Marco Pedron lo apostrofava con atteggiamento e espressioni irriguardose. Ammonito che il comportamento sarebbe stato riportato nel referto, lo stesso lo prendeva per un braccio usando frasi irriguardose e, con riferimento alla giovane età del DdG, lo invitava a portargli rispetto. Invitato a non cercare il contatto fisico e a prendere la distanza regolamentare, continuava a pronunciare espressioni irriguardose, toccandogli la mano. Per evitare sviluppi più sgradevoli, l'A. entrava nello spogliatoio, mentre Pedron si tratteneva al centro del campo, continuando a gridare le stesse espressioni e frasi blasfeme. Rilevato che l'allenatore, proprio per la posizione rivestita e l'età più matura, avrebbe dovuto per primo portare rispetto alla funzione dell'A., piuttosto che pretenderlo dopo essere venuto meno ai propri doveri e che il contatto fisico, ancorché privo dei connotati della vera e propria violenza, non é consentito, soprattutto nel contesto di concitazione, il G.S. delibera di applicare a PEDRON MARCO l'inibizione a tutto il 20 aprile 2016”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’ACD Povegliano Veronese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato che pur in uno stato di particolare agitazione, il comportamento dell’allenatore Sig. Pedron Marco non è mai trasceso a atti di violenza e mai sono state pronunciate frasi offensive nei suoi confronti; stante quanto sopra ed in conformità ad analoghe decisioni assunte dalla scrivente Corte, si ritiene più congrua la sanzione della inibizione sino al 23 novembre 2015. P.Q.M. La Corte sportiva territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società dall’ACD Povegliano Veronese; - di ridurre la sanzione della squalifica fino al 23/11/2015 a carico dell’allenatore Pedron Marco; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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