COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso G.S. Ambrosiana VR Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 23 del 21/10/2015 – Squalifica per quattro giornate giocatore Donatoni Francesco – Campionato Provinciale Giovanissimi – Fascia “B”

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso G.S. Ambrosiana VR Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 23 del 21/10/2015 – Squalifica per quattro giornate giocatore Donatoni Francesco - Campionato Provinciale Giovanissimi – Fascia “B” La Società G.S. Ambrosiana VR ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 23 del 21/10/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Donatoni Francesco : “per comportamento violento in quanto colpiva con una forte testata un avversario causandogli dolore”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dal G.S. Ambrosiana VR; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua rispetto alla condotta tenuta dal Donatoni; ritenuto non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società dal G.S. Ambrosiana VR; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate nei confronti del calciatore Donatoni Francesco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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