COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Brusegana S.Stefano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 22 del 28/10/2015 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Pio X Abano-Brusegana S.Stefano del 17/10/2015 + 1 punto di penalizzazione; Ammenda di € 50,00 alla Società; Inibizione sino al 26/11/2015 Sig. Palomino Javier Dirigente accompagnatore; Squalifica una giornata giocatore Azgoun Rachid – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 04/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Brusegana S.Stefano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 22 del 28/10/2015 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Pio X Abano-Brusegana S.Stefano del 17/10/2015 + 1 punto di penalizzazione; Ammenda di € 50,00 alla Società; Inibizione sino al 26/11/2015 Sig. Palomino Javier Dirigente accompagnatore; Squalifica una giornata giocatore Azgoun Rachid – Campionato Juniores Provinciale La Società U.S. Brusegana S.Stefano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 22 del 28/10/2015, con la quale infliggeva le sanzioni sopra indicate per la partecipazione alla gara Pio X Abano – Brusegana S.Stefano del 17/10/2015 del giocatore Azgoun Rachid La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Brusegana S.Stefano, con il quale afferma la regolarità della partecipazione del calciatore Azgoun alla gara in epigrafe; esaminata la documentazione ufficiale in atti; esperite indagini presso l’Ufficio Tesseramento della Delegazione Provinciale di Padova, dalle quali è risultato che la Società ricorrente aveva provveduto ad inoltrare correttamente, prima della disputa della partita in epigrafe, la documentazione necessaria ad emettere il tesseramento a favore del calciatore Azgoun Rachid; atteso che il tesseramento del Malipiero è stato ratificato con decorrenza dal 16/10/2015; constatata la validità della gara oggi presa in esame P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Brusegana; - di dichiarare regolare la gara oggetto del reclamo e di omologarla con il risultato acquisito in campo di : Pio X Abano – Brusegana S.Stefano 6 - 0; - di annullare la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società; - di annullare la sanzione della inibizione sino al 26/11/2015 a carico del dirigente accompagnatore Palomino Javier; - di annullare la squalifica per una giornata a carico del calciatore Azgoun Rachid; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società dall’USD Castagnaro; - di confermare la sanzione della squalifica per 10 giornate a carico del giocatore Pietrobelli Riccardo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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