COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 11/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Junior Oppeanese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 4/11/2015 – Perdita delle gare dell’11 e 18/10/2015; Inibizione sino al Sig. Sossella Nicola fino all’11/11/2015- Torneo Esordienti a 11/2° anno
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 11/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ricorso A.S.D. Junior Oppeanese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 4/11/2015 – Perdita delle gare dell’11 e 18/10/2015; Inibizione sino al Sig. Sossella Nicola fino all’11/11/2015- Torneo Esordienti a 11/2° anno La Società A.S.D. Junior Oppeanese ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona indicate in oggetto e pubblicate nel Comunicato n. 26 del 4/11/2015. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il reclamo presentato dalla Junior Oppeanese; vista la delibera del Giudice Sportivo, emessa in coerenza con quanto disposto dal Comunicato n. 1 dell’1/7/2015 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale e per quanto possa occorrere, ripreso dal C.R. Veneto con il Comunicato n. 42 del 4/11/2015 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società ASD Junior Oppeanese; - di confermare le delibere assunte dal Giudice Sportivo di primo grado riportate in epigrafe : a) perdita delle gare dell’11 e 18/10/2015 b) inibizione sino all’11/11/2015 a carico del Sig. Sossella Nicola - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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