COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 11/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C. Monteviale Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 21 del 28/10/2015 – Squalifica per tre giornate giocatore Rainaldi Andrea- Campionato Provinciale Allievi
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 11/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ricorso A.C. Monteviale Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 21 del 28/10/2015 – Squalifica per tre giornate giocatore Rainaldi Andrea- Campionato Provinciale Allievi La Società A.C. Monteviale ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 21 del 28/10/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Rainaldi Andrea : “disinteressandosi del pallone colpiva volontariamente un giocatore avversario con un calcio violento alla schiena procurandogli un forte dolore fisico che lo costringeva ad abbandonare il terreno di gioco”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’A.C. Monteviale; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutato il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo di prime cure che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del presente giudizio, talchè appare assolutamente congruo; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Monteviale; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate nei confronti del giocatore Rainaldi Andrea; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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