COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 11/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Lupia Maggiore Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Padova di cui al Comunicato n. 23 del 4/11/2015 – Ammenda di € 50,00 a carico della Società; inibizione sino al 9/12/2015 dirigente accompagnatore Ferrari Tiziano; Squalifica 3 giornate giocatore Mosco Riccardo (2 + 1) – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 11/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Lupia Maggiore Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Padova di cui al Comunicato n. 23 del 4/11/2015 – Ammenda di € 50,00 a carico della Società; inibizione sino al 9/12/2015 dirigente accompagnatore Ferrari Tiziano; Squalifica 3 giornate giocatore Mosco Riccardo (2 + 1) - Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Lupia Maggiore ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 23 del 4/11/2015, con la quale infliggeva le sanzioni indicate in epigrafe, per aver inserito nella lista formazione squadra inerente l’incontro PatavinaLupia Maggiore dell’1/11/2015 il nominativo del giocatore Mosco Riccardo, non tesserato. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’ASD Lupia Maggiore; esaminata la documentazione ufficiale in atti; esperite indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dalle quali è risultato che la Società ricorrente aveva provveduto ad inoltrare correttamente, prima della disputa della partita in epigrafe, la documentazione necessaria ad emettere il tesseramento a favore del calciatore Mosco Riccardo; atteso che il tesseramento del Mosco è stato ratificato con decorrenza dal 23/10/2015; constatata la legittimità dell’inserimento da parte della Società ricorrente del nominativo del Mosco nella formazione squadra della partita dell’1/11/2015, che non ha comunque partecipato attivamente al gioco nel corso della stessa;alla P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Lupia Maggiore; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società; - di annullare la sanzione della inibizione sino al 9/12/2015 a carico del dirigente accompagnatore Ferrari Tiziano; - di ridurre a due giornate la squalifica a carico del calciatore Mosco Riccardo; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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