COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 11/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Football Valbrenta Avverso delibere Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 42 del 4/11/2015 – Squalifica per tre giornate giocatore Bortignon Enrico; Squalifica due giornate giocatore Gallonetto Gianluca; squalifica fino al 30/11/2015 massaggiatore Zorzan Mattia- Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 11/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Football Valbrenta Avverso delibere Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 42 del 4/11/2015 – Squalifica per tre giornate giocatore Bortignon Enrico; Squalifica due giornate giocatore Gallonetto Gianluca; squalifica fino al 30/11/2015 massaggiatore Zorzan Mattia- Campionato di Promozione La Società A.S.D. Football Valbrenta ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicate nel Comunicato n. 42 del 4/11/2015, con le quali infliggeva le seguenti sanzioni: - squalifica per tre giornate a carico del giocatore Bortignon Enrico : “per frase irriguardosa rivolta all’arbitro, al momento dell’espulsione, reiterava la stessa, aggravandola”; - squalifica per due giornate a carico del giocatore Gallonetto Gianluca; - squalifica a carico del massaggiatore Zorzan Mattia. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso riguardante i provvedimenti disciplinari nei confronti del giocatore Gallonetto Gianluca e del massaggiatore Zorzan Mattia perché gli stessi non sono impugnabili in base al disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettere a) b) del C.G.S. preso in esame il ricorso inerente la squalifica del calciatore Bortignon Enrico; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato con certezza che l’espulso era il calciatore Bortignon e ciò per averlo accertato con cognizione diretta dal capitano e dall’allenatore della squadra Football Valbrenta a fine gara, poiché il Bortignon non si era tolta la casacca in modo da poterlo identificare attraverso il numero della maglia; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado che appare equa in relazione agli accadimenti P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale, atteso quanto precisato dal direttore di gara delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società ASD Football Valbrenta; - di dichiarare inoppugnabili le sanzioni del giocatore Gallonetto Gianluca e del massaggiatore Zorzan Mattia; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Bortignon Enrico; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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