COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 11/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Olimpica Dossobuono Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 42 del 4/11/2015 – Squalifica per tre giornate giocatore Aliperti Maycol – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 11/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Olimpica Dossobuono Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 42 del 4/11/2015 – Squalifica per tre giornate giocatore Aliperti Maycol - Campionato di Promozione La Società A.C.D. Olimpica Dossobuono ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 42 del 4/11/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate: “perché non autorizzato, usciva dal terreno di gioco al momento dell’espulsione del proprio allenatore per seguirlo fino in tribuna dove iniziava a protestare nei confronti della terna arbitrale con veemenza e parole assai offensive”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’ACD Olimpica Dossobuono; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’assistente arbitrale Sig. Mangano per le vie brevi, il quale ha confermato di non aver autorizzato l’uscita dal terreno di gioco del giocatore Aliperti; valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua rispetto ai fatti acclarati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro e dei suoi assistenti ufficiali hanno valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società dall’ACD Olimpica Dossobuono; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Aliperti Maycol; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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