COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 Del 25/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Gifema Camposampiero Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 44 del 18/11/2015 – Squalifica per due giornate giocatore Vicente Mulero Miguel Angel – Campionato di Serie “C 1” di Calcio a Cinque

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 Del 25/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Gifema Camposampiero Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 44 del 18/11/2015 – Squalifica per due giornate giocatore Vicente Mulero Miguel Angel - Campionato di Serie “C 1” di Calcio a Cinque La Società A.S.D. Gifema Camposampiero ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 44 del 18/11/2015, con la quale infliggeva la squalifica per due giornate di gara a carico del giocatore Vicente Mulero Miguel Angel La Corte Sportiva d’Appello Territoriale non prende in esame il ricorso proposto dall’A.S.D. Gifema Camposampiero e relativo al provvedimento della squalifica per due giornate di gara nei confronti del giocatore Vicente Mulero Miguel Angel e lo dichiara inammissibile. Si precisa che la suddetta sanzione non è impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. La Corte Sportiva ed’Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dallìA.S.D. Gifema Camposampiero; - di confermare la sanzione della squalifica per due giornate a carico del calciatore Vicente Mulero Miguel Angel; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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