COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 02/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimenti n. 938 e n. 939 st. 14/15 Nei confronti : – del Sig. BRAGAGNOLO Alessandro Direttore Sportivo SSD Vigontina Calcio Srl – della Società SSD Vigontina Calcio Srl – del Sig. BARISON Andrea Direttore Sportivo ASD Ambrosiana Sambruson – della Società ASD Ambrosiana Sambruson

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 02/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimenti n. 938 e n. 939 st. 14/15 Nei confronti : - del Sig. BRAGAGNOLO Alessandro Direttore Sportivo SSD Vigontina Calcio Srl - della Società SSD Vigontina Calcio Srl - del Sig. BARISON Andrea Direttore Sportivo ASD Ambrosiana Sambruson - della Società ASD Ambrosiana Sambruson La Procura Federale della F.I.G.C. con atti datati rispettivamente 22/9/2015 e 22/10/2015 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Alessandro BRAGAGNOLO - Direttore Sportivo SSD Vigontina Calcio Srl – SS 2014/15 “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1 del vigente C.G.S. della F.I.G.C. in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F., per avere ideato, organizzato e disposto, unitamente al Sig. Barison, Direttore Sportivo della Società ASD Ambrosiana Sambruson, prima del tesseramento proforma dei calciatori Riccardo GAZZEA e Luca GERON il successivo trasferimento in prestito degli stessi dalla Società ASD Ambrosiana Sambruson, di 3^ Categoria, alla Società SSD Vigontina Calcio S.r.l. di Eccellenza, che si realizzava dopo 13 giorni dal tesseramento, al fine di eludere il pagamento all’Atletico San Paolo Padova SSD a.r.l. dell’intero importo del premio di preparazione, pari ad € 2.715,00, anziché di € 543,00, corrisposto dall’ASD Ambrosiana Sambruson” per ciascun giocatore interessato; la Società SSD VIGONTINA Calcio Srl - SS 2014/15 “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio Direttore Sportivo Alessandro Bragagnolo, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. della F.I.G.C”; il Sig. Andrea BARISON - Direttore Sportivo ASD Ambrosiana Sambruson– SS 2014/15 “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1 del vigente C.G.S. della F.I.G.C. in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F., per avere ideato, organizzato e disposto, unitamente al Sig. Bragagnolo Alessandro, Direttore Sportivo della Società SSD Vigontina Calcio S.r.l., prima del tesseramento proforma dei calciatori Riccardo GAZZEA e Luca GERON, il successivo trasferimento in prestito dello stesso dalla Società Ambrosiana Sambruson di 3^ Categoria, alla Società SSD Vigontina Calcio S.r.l. di Eccellenza, che si realizzava dopo 13 giorni dal tesseramento, al fine di eludere il pagamento all’Atletico San Paolo Padova SSD S.r.l. dell’intero importo del premio di preparazione , pari a € 2.715,00, anziché di € 543,00, corrisposto dall’ASD Ambrosiana Sambruson”; la Società ASD AMBROSIANA SAMBRUSON - SS 2014/15 “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio Direttore Sportivo Andrea Barison, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. della F.I.G.C”; Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha riunito in un unico giudizio i due deferimenti contraddistinti dalla Procura Federale con i numeri 938 e 939 ed ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza dell’1/12/2015. AI dibattimento dell’1/12/2015 sono risultati presenti : la S.S.D. Vigontina Calcio S.r.l. rappresentata dal Presidente Sig. Ivo Righetto il Sig. Alessandro BRAGAGNOLO Direttore Sportivo S.S.D. Vigontina Calcio S.r.l., rappresentato dal Sig. Ivo Righetto come risulta da delega in atti il Sig. Andrea BARISON Direttore Sportivo A.S.D. Ambrosiana Sambruson, rappresentato dal Sig. Ivo Righetto come risulta da delega in atti il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura della F.I.G.C. Non risulta presente al dibattimento : la Soc. ASD Ambrosiana Sambruson. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e conclude proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti delle parti deferite : -a carico del Sig. Alessandro BRAGAGNOLO Direttore Sportivo S.S.D. Vigontina Calcio S.r.l. : 6 mesi di inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva in ambito FIGC; -a carico della S.S.D. Vigontina Calcio S.r.l. ammenda di euro 1.000.00.=; -a carico del Sig. Andrea BARISON Direttore Sportivo A.S.D. Ambrosiana Sambruson :6 mesi di inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito FIGC; -a carico dell’A.S.D. Ambrosiana Sambruson ammenda di euro 600,00.= Il Dott. Righetto, si è riportato integralmente alle proprie difese specificando che la manovra “elusiva”, di cui sarebbero accusate le due società deferite, non avrebbe senso, atteso che già in data 2 luglio 2014 esisteva un provvedimento della Sezione fallimentare del Tribunale di Padova che sanciva che la Società Atletico San Paolo non avrebbe avuto alcun diritto al premio di preparazione per i suoi calciatori svincolati. A questo punto è intervenuto il Dott. Sciuto, il quale ha rilevato che negli scritti difensivi della Società Vigontina del settembre 2015 non si fa alcun riferimento al predetto provvedimento del Tribunale di Padova e pertanto si presume sconosciuto alla stessa Vigontina all’epoca, tant’è che la società Ambrosiana Sambruson ha corrisposto il premio di preparazione di sua competenza. Il Dott. Righetto ha ribadito inoltre che era a conoscenza del provvedimento del Tribunale di Padova, tanto da averlo allegato al ricorso datato 6 luglio 2015 trasmesso al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Commissione Vertenze Economiche. Il Tribunale Federale Territoriale visti i fatti descritti nei deferimenti; ha verificato dalla documentazione in atti che la società San Paolo Padova SRL è stata dichiarata fallita in data 30 maggio 2014, e, conseguentemente, ha subito la revoca dell’affiliazione a seguito di delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n.8/A dell’11 luglio 2014. Il diritto al premio di preparazione a favore dello stesso San Paolo Padova Srl avrebbe dovuto essere acquisito in concomitanza con l’assunzione dei vincoli pluriennali dei calciatori Gazzea Riccardo e Geron Luca tutti intervenuti tra la fine di luglio e la metà di settembre 2014. In tale periodo la San Paolo Padova Srl era già stata dichiarata fallita e si era vista revocare l’affiliazione e pertanto non ha mai maturato il diritto di credito di cui sopra. Sulla scorta di questa premessa, il Tribunale Federale territoriale non può rilevare come, mancando della titolarità in capo alla cedente, tale diritto possa essere stato trasferito alla SSD Atletico San Paolo Padova ARL, come rilevato peraltro dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche nel suo provvedimento del 25 settembre u.s. Vale in tale circostanza il noto “Broccardo“ : nemo inalium plus juris transferre potest quam ipse habet”. Alla luce di questa ricostruzione, perde di consistenza l’impianto accusatorio secondo il quale le odierne società deferite avrebbero ideato , organizzato, e disposto un successivo trasferimento in prestito dei calciatori Gazzea Riccardo e Geron Luca alla Vigontina, previo precedente tesseramento da parte della società di categoria inferiore al solo fine di eludere il giusto pagamento del premio di preparazione. Non avendo alcuna società diritto a tale premio nella fattispecie, tutta tale attività sarebbe risultata inutile P.Q.M. alla luce di quanto sopra il Tribunale Federale territoriale non ravvisa alcuna responsabilità in capo alle società in ordine alla violazione dell’Art. 1 del C.G.S.
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