COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 02/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso Pol. Città di Mirano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 24 del 25/11/2015 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara F.C. Spinea 1966 – Città di Mirano del 15/11/2015; Ammenda € 40,00 alla Società; Inibizione fino al 10/12/2015 al dirigente accompagnatore Sig. Calzavara Fabio – Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 02/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso Pol. Città di Mirano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 24 del 25/11/2015 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara F.C. Spinea 1966 - Città di Mirano del 15/11/2015; Ammenda € 40,00 alla Società; Inibizione fino al 10/12/2015 al dirigente accompagnatore Sig. Calzavara Fabio - Campionato Allievi Provinciale La Società Pol. Città di Mirano ha presentato ricorso avverso i provvedimenti indicati in oggetto e adottati dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia, pubblicati nel Comunicato n. 24 del 25/11/2015. La ricorrente lamenta di non aver potuto avvalersi di un contradditorio difensivo in occasione del reclamo proposto dalla F.C. Spinea 1966 inerente la regolarità della gara oggi presa in esame, poiché quest’ultima aveva erroneamente indirizzato copia del predetto reclamo alla Consorella ad un recapito diverso da quello ufficiale, recapito che era stato diffuso a suo tempo dalla Delegazione Provinciale di Venezia tramite un apposito prontuario. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il ricorso presentato dalla Pol. Città di Mirano; constatato che il reclamo presentato dalla Società F.C. Spinea 1966 deve considerarsi inammissibile per non aver inoltrato il medesimo all’indirizzo ufficiale della Consorella e quindi non ha adempiuto a quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 38, comma 7 prima parte); visto l’art. 29, comma 2 del C.G.S. che così recita : “i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalla Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35”; verificato, infine, che nessuna difesa in merito allo schieramento di un calciatore, non avente titolo alla partecipazione all’incontro, è stata svolta avanti a questa Corte, da parte della Società Città di Mirano; emergendo, peraltro, dalla distinte formazione squadra della Società Città di Mirano che il calciatore Barchitta Francesco risulta essere nato in data 6 aprile 2002, e quindi non aveva titolo alla partecipazione alla gara in questione, secondo quanto stabilito dal C.U. n. 1 dell’1/7/2015 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, che ammette al Campionato Allievi calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso della Società Città di Mirano; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara oggi presa in esame, confermandone l’omologazione c.s. : F.C. Spinea 1966 - Città di Mirano 3-0; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 40,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 10/12/2015 a carico del dirigente accompagnatore Sig. Calzavara Fabio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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