COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 10/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Maria Ausiliatrice Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 26 del 25/11/2015 – Ammenda di € 80,00 alla Società; Squalifica giocatore Demaria Matteo sino 7/2/2016; Inibizione sino 31/1/2016 dirigente Miolo Claudio; – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 10/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Maria Ausiliatrice Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 26 del 25/11/2015 – Ammenda di € 80,00 alla Società; Squalifica giocatore Demaria Matteo sino 7/2/2016; Inibizione sino 31/1/2016 dirigente Miolo Claudio; - Campionato di 3^ Categoria La Società U.S. Maria Ausiliatrice ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 26 del 25/11/2015, con le quali infliggeva le seguenti sanzioni : - ammenda di € 80,00 alla Società : “per offese e minacce all’arbitro per tutta la durata della gara”. - squalifica fino al 7/2/2016 a carico del giocatore Demaria Matteo : “emerge dal rapporto di gara che il DEMARIA, mentre l'arbitro stava adottando un provvedimento disciplinare a carico di un calciatore, colpiva con uno schiaffo un giocatore avversario e lo afferrava per il collo come per strozzarlo procurandogli dolore; infine lasciava la presa solo per l'intervento dei propri compagni di squadra ma, non pago, si avvicinava di nuovo al giocatore avversario pronunciando frasi blasfeme e minacciose verso gli ospiti; dopo la notifica del provvedimento di espulsione tardava l'uscita dal terreno da gioco, sempre accompagnato dai suoi compagni, offendendo il suo dirigente che lo invitava a calmarsi. Sanzione così determinata per garantirne l'afflittività della sanzione in quanto dal 14/12/2015 al 30/01/2016 non si svolge alcuna attività agonistica.” - inibizione fino al 31/1/2016 a carico del dirigente Miolo Claudio : “allontanato dal terreno da gioco per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo e minaccioso verso il direttore di gara. Sanzione così determinata in quanto dal 14/12/2015 al 30/01/2016 non si svolge alcuna attività agonistica”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’U.S. Maria Ausiliatrice; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente munito di delega, come da documento in atti; sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara; valutati i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo di prime cure che appaiono congrui rispetto ai fatti acclarati P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Maria Ausiliatrice; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 7/02/2016 a carico del giocatore Demaria Matteo; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 31/1/2016 a carico del dirigente Miolo Claudio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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