COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 16/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C. Sandonà 1922 A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 10/12/2015 – Ammenda di € 60,00; Squalifica allenatore Borghetto Marco fino al 21/12/2015, Inibizione fino al 21/12/2015 Paparo Raffaele – Campionato Juniores Regiona

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 16/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C. Sandonà 1922 A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 10/12/2015 – Ammenda di € 60,00; Squalifica allenatore Borghetto Marco fino al 21/12/2015, Inibizione fino al 21/12/2015 Paparo Raffaele - Campionato Juniores Regionale La Società A.C. Sandonà 1922 A.S.D. ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel Comunicato n. 47 del 10/12/2015, con la quale infliggeva le seguenti sanzioni : - Ammenda di € 60,00 : “per aver inserito in lista persona non autorizzata (allenatore)”; - Inibizione fino al 21/12/2015 dirigente Paparo Raffaele “per aver inserito in lista persona non autorizzata (allenatore)”; - Squalifica allenatore Borghetto Marco fino al 21/12/2015. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il rituale ricorso proposto dall’A.C. Sandonà 1922; esaminata la documentazione ufficiale agli atti dalla quale è risultato : “che al 21’ del primo tempo il direttore di gara ha allontanato dal campo l’allenatore Borghetto Marco “perché dopo essere già stato richiamato in precedenza dal sottoscritto, continuava a protestare anche se non in maniera offensiva , nei miei confronti per ogni fallo fischiato contro la sua squadra”; esperite indagini presso l’Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico che ha chiarito che l’A.C. S.Donà ha provveduto ad inoltrare in data 27/11/2015 la richiesta di tesseramento del Borghetto, confermando altresì che la documentazione presentata é regolare e rispettosa delle norme regolamentari in vigore; constatato che va considerata l’espulsione del Borghetto avvenuta al 21’ del 1° tempo della gara oggi esaminata e che ha determinato l’assunzione da parte del G.S. di una sanzione disciplinare a carico dello stesso P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.C. San Donà 1922; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di ridurre al 14/12/2015 la squalifica a carico dell’allenatore Borghetto Marco; - di annullare la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Paparo Raffaele; - essendo il ricorso parzialmente accolto, non è dovuta la tassa reclamo.
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