COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 16/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Sant’Anna d’Alfaedo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 33 del 3/12/2015 – Squalifica per 3 giornate giocatore Ledri Riccardo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 16/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Sant’Anna d’Alfaedo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 33 del 3/12/2015 – Squalifica per 3 giornate giocatore Ledri Riccardo - Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Sant’Anna d’Alfaedo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 33 del 3/12/2015, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate al giocatore Ledri Riccardo : “per aver colpito con un calcio un giocatore avversario a terra”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente proposto dall’U.S. Sant’Anna d’Alfaedo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha confermato l’episodio contestato, fornendo ulteriori precisazioni; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; ritenuto che la sanzione inflitta al giocatore Ledri sia congrua rispetto ai fatti come oggi descritti P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Sant’Anna d’Alfaedo - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Ledri Riccardo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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