COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Futsal Cornedo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del 23/12/2015 – Avverso omologazione gara Futsal Cornedo – Atletico Bassano del 18/12/2015 – Divisione Calcio a Cinque – Coppa Italia Regionale C 1

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Futsal Cornedo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del 23/12/2015 – Avverso omologazione gara Futsal Cornedo – Atletico Bassano del 18/12/2015 – Divisione Calcio a Cinque – Coppa Italia Regionale C 1 La Società A.S.D. Futsal Cornedo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 50 del 23/12/2015 con la quale respingeva il reclamo da essa proposto e confermava l’omologazione della gara in oggetto con il risultato acquisito in campo. La reclamante ribadisce i motivi che l’hanno indotta a presentare il reclamo di prima istanza e cioè la partecipazione irregolare all’incontro del 18/12/2015 del giocatore Fatihalli El Mehdi che a suo dire non aveva ancora scontato il provvedimento disciplinare di 3 giornate inflittogli nella stagione 2013/2014 e relativo alla Coppa Veneto Regionale di Calcio a 5 di Serie C 2 e, in subordine, rileva per la prima volta la presunta posizione irregolare del calciatore Sebbar Said. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’A.S.D. Futsal Cornedo; esaminata la documentazione ufficiale in atti, osserva quanto segue : - in ordine al primo motivo di doglianza (quello riguardante la posizione del giocatore Fatihalli), esperiti i dovuti accertamenti (dai quali risulta che il giocatore stesso non aveva partecipato nel corso della stagione sportiva 2014/15 a n. 3 incontri di “Veneto Futsal Cup”, che pur non essendo gare di Coppa Italia, sono in ogni caso assimilabili alle stesse secondo costante giurisprudenza della C.A.F.: crf. C.U. n. 18/C del 15/11/2004), la Corte, ritenendo di dover dare seguito al predetto orientamento, ritiene il motivo infondato e, pertanto, di dover confermare la decisione espressa sul punto dal Giudice Sportivo; - relativamente al secondo motivo, la Corte, rilevato preliminarmente che la doglianza avente ad oggetto la partecipazione di giocatori in posizione irregolare deve essere formulata in prima istanza al Giudice Sportivo nel termine perentorio di 7 giorni dallo svolgimento della gara (art. 29, comma 7, CGS) e che la società Futsal Cornedo ha omesso di sollevare la questione in prima istanza nel predetto termine, la Corte ritiene inammissibile sul punto il reclamo. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere integralmente il ricorso presentato dall’A.S.D. Futsal Cornedo; - di confermare l’omologazione della gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Futsal Cornedo - Atletico Bassano 2 - 1; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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