COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Monte di Malo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 29 del 23/12/2015 – Inibizione dirigente Barcarolo Carlo fino al 14/2/2016; Squalifica allenatore Legarizzi Mirko fino al 14/2/2016; Squalifica giocatore Gresele Alessandro fino al 14/3/2016; Squalifica giocatore Bernardelle Andrea per una giornata – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie “D”

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Monte di Malo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 29 del 23/12/2015 - Inibizione dirigente Barcarolo Carlo fino al 14/2/2016; Squalifica allenatore Legarizzi Mirko fino al 14/2/2016; Squalifica giocatore Gresele Alessandro fino al 14/3/2016; Squalifica giocatore Bernardelle Andrea per una giornata – Divisione Calcio a Cinque - Campionato di Serie “D” La Società U.S. Monte di Malo ha inoltrato ricorso avverso i provvedimenti disciplinari in oggetto deliberati del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicati nel Comunicato n. 29 del 23/12/2015 come segue : - Inibizione fino al 14/2/2016 a carico del dirigente BARCAROLO Carlo : tenuto conto della sospensione del Campionato; - Squalifica fino al 14/2/2016 a carico dell’allenatore LEGARIZZI Mirko : tenuto conto della sospensione del Campionato; - Squalifica fino al 14/3/2016 a carico del giocatore GRESELE Alessandro : “espulso perché calciava violentemente il pallone verso il direttore di gara senza colpirlo; alla notifica del provvedimento insultava l'arbitro cercando inoltre il contatto fisico con lo stesso, costringendo il direttore di gara ad indietreggiare per evitare di essere colpito. A fine gara reiterava le offese verso l'arbitro. (tenuto conto della sospensione del Campionato)”. - Squalifica per una giornata a carico del giocatore BERNARDELLE Andrea : “per frase irriguardosa verso l’arbitro a fine gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il ricorso presentato dalla Società Monte di Malo e relativo ai provvedimenti sopra indicati; preliminarmente, la Corte non prende in esame la parte del ricorso inerente la squalifica per una giornata a carico del giocatore Bernardelle Andrea, essendo provvedimento inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S.; preso in esame le parti del ricorso riguardante gli altri provvedimenti; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha confermato integralmente quanto esposto nel rapporto di gara , tenuto presente il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il referto arbitrale ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del Codice di Giustizia Sportiva; constatato che non sono emersi elementi atti a modificare i provvedimenti impugnati P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Monte di Malo; - di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente Barcarolo Carlo fino al 14/2/2016; - di confermare la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Legarizzi Mirko fino al 14/2/2016; - di confermare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Gresele Alessandro fino al 14/3/2016; - di confermare la sanzione della squalifica per una giornata a carico del giocatore Bernardelle Andrea, trattandosi di provvedimento inoppugnabile; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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