COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.C. Codognè Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 20/1/2016 – Squalifica giocatore Bertacchini Manuel per quattro giornate; Squalifica giocatore Grolla Matteo per tre giornate; Inibizione sino al 22/2/2016 dirigente Biasi Bruno – Campionato di Promozio

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.C. Codognè Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 20/1/2016 - Squalifica giocatore Bertacchini Manuel per quattro giornate; Squalifica giocatore Grolla Matteo per tre giornate; Inibizione sino al 22/2/2016 dirigente Biasi Bruno – Campionato di Promozione La Società U.S.C. Codognè ha inoltrato ricorso avverso i provvedimenti disciplinari deliberati del Giudice Sportivo Regionale e pubblicati nel Comunicato n. 55 del 20/1/2015 come segue : - Squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Bertacchini Manuel : ”espulso per aver contestato una decisione Arbitrale con comportamento irriguardoso; a seguito dell'espulsione rivolgeva allo stesso frase offensiva, reiterando tale atteggiamento all'uscita accompagnandolo con applausi in segno di scherno”. - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Grolla Matteo : “espulso per aver rivolto frase minacciosa all'Arbitro, alla notifica del provvedimento si allontanava bestemmiando”. - Inibizione sino al 22/2/2016 a carico del dirigente Biasi Bruno : “allontanato dal terreno di gara per frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, prima di allontanarsi manteneva un atteggiamento irriguardoso e offensivo nei confronti dell'Arbitro, reiterato al termine della gara, prima nei locali degli spogliatoi e poi all'uscita dall'impianto”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il ricorso presentato ritualmente dalla Società Codognè; esaminata la documentazione ufficiale agli atti ; ritenuto, per quanto riguarda la posizione del giocatore Bertacchi Manuel adottare una riduzione della sanzione in base alla descrizione dei fatti di cui al rapporto di gara ritenuto, invece, doversi confermare la sanzione della squalifica deliberata a carico del calciatore Grolla, nonché l’inibizione nei confronti del dirigente Biasi Bruno, provvedimenti che appaiono congrui in relazione ai fatti addebitati agli stessi P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società U.S.C. Codognè; - di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Bertacchini Manuel a tre giornate; - di confermare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Grolla Matteo per tre giornate; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 22/2/2016 a carico del dirigente Biasi Bruno. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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