COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Pro Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 20/1/2016 – Squalifica giocatore Cavalli Giacomo per cinque giornate; Squalifica giocatore Pitteri Elia per quattro giornate – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Pro Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 20/1/2016 - Squalifica giocatore Cavalli Giacomo per cinque giornate; Squalifica giocatore Pitteri Elia per quattro giornate – Campionato di Promozione La Società A.S.D. Pro Venezia ha inoltrato ricorso avverso i provvedimenti disciplinari deliberati del Giudice Sportivo Regionale e pubblicati nel Comunicato n. 55 del 20/1/2015 come segue : - Squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Cavalli Giacomo : “perché protestando contro una decisione del Direttore di Gara, lo insultava ripetutamente e gli rivolgeva gravi minacce. Alla notifica del provvedimento raccoglieva da terra la fascia di capitano e la tirava contro il Direttore di Gara colpendolo al braccio. Proseguiva poi ad insultare e minacciare il Direttore di Gara”. - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Pitteri Elia : “perché protestando contro una decisione del direttore di gara, gli correva incontro avvicinandosi a tal punto da costringere quest'ultimo ad arretrare, insultandolo ripetutamente. Alla notifica del provvedimento, dirigendosi verso gli spogliatoi, lanciava verso l’arbitro la fascia di capitano senza colpirlo, continuando ad offenderlo”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il ricorso presentato ritualmente dalla Società A.S.D. Pro Venezia; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente assieme ai giocatori indicati in oggetto; ritenuto che il rapporto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (art. 35.1.1.del C.G.S.) P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Pro Venezia; - di confermare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Cavalli Giacomo per cinque giornate; - di confermare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Pitteri Elia per quattro giornate; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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