COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Pro San Bonifacio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 20/1/2016 – Squalifica giocatore Bertacco Riccardo per quattro giornate; Squalifica giocatore Centomo Nicolò per tre giornate – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Pro San Bonifacio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 20/1/2016 - Squalifica giocatore Bertacco Riccardo per quattro giornate; Squalifica giocatore Centomo Nicolò per tre giornate – Campionato di Promozione La Società A.S.D. Pro San Bonifacio ha inoltrato ricorso avverso i provvedimenti disciplinari deliberati del Giudice Sportivo Regionale e pubblicati nel Comunicato n. 55 del 20/1/2015 come segue : - Squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Bertacco Riccardo : “una giornata per doppia ammonizione e tre giornate perché, una volta ricevuto il provvedimento, invece di recarsi negli spogliatoi inveiva nei confronti del direttore di gara e del dirigente addetto ufficiale di gara della squadra avversaria utilizzando linguaggio blasfemo e scurrile fino al termine della gara, minacciando e spintonando chiunque gli si avvicinasse. Tale comportamento è continuato anche dopo il termine dell'incontro tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine”. - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Centomo Nicolò : “riconosciuto dall'arbitro al di fuori del recinto del terreno di gioco a partire dal 40’ minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, protestava contro le decisioni dell’arbitro, insultandolo e minacciandolo. Sentito l'Arbitro questi conferma di averlo riconosciuto personalmente”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il ricorso presentato ritualmente dalla Società Pro San Bonifacio; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha confermato integralmente quanto descritto nel rapporto di gara; atteso che l’articolo 35 co. 1.1. del C.G.S. attribuisce al referto arbitrale valore di prova piena e privilegiata; valutate le decisioni del Giudice Sportivo di prime cure che appaiono congrue in relazione ai fatti addebitati P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Pro San Bonifacio; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Bertacco Riccardo; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Centomo Nicolò; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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