COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 15/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 331 : nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Gheller Fabio Calciatore già Calcio Sarcedo, ora svincolato Sig. Vescovi Massimo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo Sig. Baù Cristian Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo Sig. Baù Lorenzo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo Società A.C.D. Centro Stand Stoccareddo

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 15/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 331 : nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Gheller Fabio Calciatore già Calcio Sarcedo, ora svincolato Sig. Vescovi Massimo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo Sig. Baù Cristian Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo Sig. Baù Lorenzo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo Società A.C.D. Centro Stand Stoccareddo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4/3/2015 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig.Gheller Fabio – Calciatore A.S.D. Calcio Sarcedo (ora svincolato) Per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sporiva, sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per aver partecipato irregolarmente, poiché non tesserato nelle file della Società ACD Centro Stand Stoccareddo n. 4 gare del Campionato di 2^ Categoria 201/2015; il Sig. VESCOVI Massimo (Dirigente dell’ACD Centro Stand Stoccareddo) “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS e in relazione all’art. 10, comma 2 del CGS per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro la distinta di n. 2 gare,dopo aver sottoscritto la lista dei giocatori per la distinta delle gare stesse, in cui dichiarava quanto segue : “il sottoscritto dirigente accompagnatore ufficiale dichiara che i giocatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza giusto le norme vigenti”, ciò malgrado il calciatore Gheller Fabio non ne avesse titolo perché al momento non tesserato con la Società Stoccareddo come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”, Il Sig. BAU’ Cristian ((Dirigente dell’ACD Centro Stand Stoccareddo) “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS e in relazione all’art. 10, comma 2 del CGS per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro la distinta di una gara, dopo aver sottoscritto la lista dei giocatori per la distinta della gara stessa, in cui dichiarava quanto segue : “il sottoscritto dirigente accompagnatore ufficiale dichiara che i giocatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza giusto le norme vigenti”, ciò malgrado il calciatore Gheller Fabio non ne avesse titolo perché al momento non tesserato con la Società Stoccareddo come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”, Il Sig. BAU’ Rienzo ((Dirigente dell’ACD Centro Stand Stoccareddo) “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS e in relazione all’art. 10, comma 2 del CGS per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro la distinta di una gara, dopo aver sottoscritto la lista dei giocatori per la distinta della gara stessa, in cui dichiarava quanto segue : “il sottoscritto dirigente accompagnatore ufficiale dichiara che i giocatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza giusto le norme vigenti”, ciò malgrado il calciatore Gheller Fabio non ne avesse titolo perché al momento non tesserato con la Società Stoccareddo come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”, la Società A.C.D. Centro Stand Stoccareddo “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai Signori Vescovi Massimo, Baù Cristian e Baù Rienzo, nelle su indicate qualità, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’ udienza Del 31/3/2015 sono risultati presenti : il Sig. Gheller Fabio Calciatore già Calcio Sarcedo ora svincolato il Sig. Vescovi Massimo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo il Sig. Baù Cristian Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo il Sig. Baù Lorenzo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo la Società A.C.D. Centro Stand Stoccareddo tutti rappresentati dal Sig. Baù Nadir (Presidente Centro Stand Stoccareddo) il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità espressa dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 C.G.S. e conclude concordando i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Gheller Fabio Calciatore già Calcio Sarcedo (ora svincolato): 2 giornate di squalifica a carico del Sig. Vescovi Massimo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo : inibizione per 20 gg. a carico del Sig. Baù Cristian Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo : inibizione per 10 gg. a carico del Sig. Baù Lorenzo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo : inibizione per 10 gg. a carico della Società A.C.D. Centro Stand Stoccareddo : 2 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di competenza e ammenda di € 200,00. La Procura Generale del C.O.N.I. ha comunicato di ritenere congrui i provvedimenti a carico del giocatore Gheller Fabio e della Società Centro Stand Stoccareddo, mentre non ha ritenuto congrue le sanzioni sopra indicate inerenti i Signori Vescovi Massimo, Baù Cristian e Baù Lorenzo, “perché non tengono conto della durata nel tempo delle plurime violazioni commesse”chiedendo la loro rideterminazione come segue : a carico del Sig. Vescovi Massimo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo : inibizione per 40 gg. a carico del Sig. Baù Cristian Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo : inibizione per 30 gg a carico del Sig. Baù Lorenzo Dirigente A.C.D. Centro Stand Stoccareddo : inibizione per 30 gg. alla luce di quanto sopra il Tribunale Federale Territoriale -visti i fatti descritti nel deferimento, -rilevate le violazioni ascritte al giocatore Gheller Fabio e alla Società Centro Stand Stoccareddo -preso atto dell’accordo intervenuto tra gli stessi ed il Rappresentante della Procura, visto l’art. 32 C.G.S., visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto art. 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Gheller Fabio Calciatore già Calcio Sarcedo, ora svincolato . squalifica per due giornate di gara (con decorrenza dal prossimo tesseramento valido per Società della F.I.G.C. a carico dell’A.S.D. Centro Stand Stoccareddo : n. 2 punti di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato di competenza della stagione sportiva 2015/616. Per quanto riguarda la posizione dei Signori Vescovi Massimo, Baù Cristian e Baù Lorenzo Dirigenti A.C.D. Centro Stand Stoccareddo si riserva di decidere l’entità del provvedimento disciplinare a loro carico nella riunione del Tribunale Federale Territoriale dell’8/9/2015 come già comunicato agli interessati.
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