FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 188/A del 11/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Fabio ZAMPA – A.S.D. GEMONESE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 188/A del 11/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Fabio ZAMPA - A.S.D. GEMONESE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 247 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Fabio ZAMPA, all’epoca dei fatti tesserato come calciatore della società A.S.D. IL CASTELLO DI GEMONA, e della società A.S.D. GEMONESE, avente ad oggetto la seguente condotta: Fabio ZAMPA, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva consentito che la Società ASD Gemonese, in occasione della gara Lumignacco – Gemonese (Eccellenza) del 19 ottobre 2014, inserisse il suo nominativo in distinta sotto la voce “massaggiatore”, pur essendo egli all’epoca tesserato come calciatore per la Società ASD IL CASTELLO DI GEMONA; A.S.D. GEMONESE, a titolo di responsabilità oggettiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio ZAMPA e dal Sig. Giuseppe PRETTO, nell’interesse della A.S.D. GEMONESE in qualità di Presidente e legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione dell’ammonizione per il Sig. Fabio ZAMPA e dell’ammonizione per la società A.S.D. GEMONESE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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