COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 25/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso proposto dalla Società A.S.D. AYGREVILLE CALCIO avverso il provvedimento adottato dal giudice sportivo di cui al comunicato n. 18 del 17/09/2015 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara AYGREVILLE CALCIO – VALLE D’AOSTE del 09/09/2015 – Coppa Italia Eccellenza

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 25/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso proposto dalla Società A.S.D. AYGREVILLE CALCIO avverso il provvedimento adottato dal giudice sportivo di cui al comunicato n. 18 del 17/09/2015 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara AYGREVILLE CALCIO – VALLE D’AOSTE del 09/09/2015 – Coppa Italia Eccellenza Con ricorso tempestivamente presentato e debitamente notificato alla controparte, la Società A.S.D. AYGREVILLE ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di assegnazione di gara persa a causa della mancata regolare conclusione dell’incontro in oggetto per mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione. In particolare, è emerso dal referto arbitrale come l’incontro sia stato sospeso al minuto 8° del secondo tempo causa il mancato funzionamento dell’impianto d’illuminazione del campo di gioco, evento che si mostrava localizzato al solo impianto in quanto l’illuminazione esterna rimaneva pienamente efficiente. Dopo aver atteso 25 minuti ed acclarata l’impossibilità di ripristinare l’impianto l’arbitro decretava la sospensione definitiva dell’incontro. Il Giudice Sportivo ha ritenuto di ricondurre alla Società AYGREVILLE, ospitante, la responsabilità della mancata conclusione dell’incontro, in quanto alla stessa competeva il controllo dell’efficienza e del perfetto funzionamento dell’impianto d’illuminazione, in conformità di quanto previsto dall’art. 17comma 1 del C.G.S.. La ricorrente ha richiesto l’annullamento della delibera del Primo Giudice evidenziando come lo spegnimento dell’impianto d’illuminazione non le fosse in alcun modo addebitabile, atteso che il guasto era stato causato dalla rottura del trasformatore posto all’interno di una cabina elettrica di proprietà del Comune situata al di fuori dell’area sportiva, ove l’azienda fornitrice “Deval” arriva con la linea ad alta tensione trasformandola in media tensione per l’utilizzo nell’area sportiva. Evidenziava, inoltre, come la stessa non fosse autorizzata dal Comune di Villeneuve ad accedere alla cabina in questione e ad effettuare alcuna manovra, allegando dichiarazione rilasciata dallo stesso Comune sulle cause del guasto e sui tempi della riparazione. Concludeva la ricorrente con richiesta di ripetizione dell’incontro, sostenendo di aver fatto tutto ciò che era di sua competenza all’interno dell’area sportiva e l’eccezionalità dell’accaduto. Esaminato il ricorso Questa Corte Sportiva d’Appello ritiene non configurabile nel caso di specie la causa di forza maggiore che costituisce il presupposto indefettibile perché possa ritenersi del tutto esclusa la responsabilità della Società ospitante con conseguente possibilità di procedere alla ripetizione della gara. Nell’incontro in questione il guasto all’impianto d’illuminazione non è affatto dipeso, come risulta peraltro dalla ricostruzione offerta dalla stessa ricorrente, da un fattore esterno di carattere eccezionale, bensì da un banale guasto tecnico ad un trasformatore posto all’interno della cabina elettrica che è al servizio di tutta l’area sportiva. Alla luce di queste premesse non appare meritevole di accoglimento la tesi della ricorrente in ordine alla sussistenza della causa di forza maggiore atteso che l’improvviso spegnimento dell’illuminazione è stato determinato da un guasto tecnico che in quanto tale deve essere inevitabilmente ricondotto nella sfera di responsabilità della Società ospitante che dispone dell’impianto. Per le sovraesposte ragioni, la Corte Sportiva d’Appello delibera di r e s p i n g er e il ricorso proposto dalla A.S.D. AYGREVILLE CALCIO. Si addebita la tassa di reclamo che non risulta versata.
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