COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 01/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S.D. PEROSA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 18 del 17/09/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara PEROSA – VILLAR PEROSA disputata il 10/09/15 nell’ambito della Coppa Piemonte di Prima Categoria – Girone 17

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 01/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S.D. PEROSA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 18 del 17/09/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara PEROSA – VILLAR PEROSA disputata il 10/09/15 nell’ambito della Coppa Piemonte di Prima Categoria – Girone 17 Con tempestivo reclamo fatto pervenire in data 21/09/15, la A.S.D. PEROSA contesta la squalifica fino al 17/10/2015 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore CIALLELLA Lorenzo con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 18 del 17/09/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per i fatti riportati dal direttore della gara PEROSA – VILLAR PEROSA disputata il 10/09/15 nell’ambito del Girone 17 della Coppa Piemonte di Prima Categoria. La società reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, sostenendo che il medesimo è stato espulso dal Direttore di gara per aver allontanato in modo irruento un avversario che stava animatamente discutendo con un proprio compagno di squadra, causandogli una piccola ferita al collo con leggero sanguinamento. Dopo le cure del caso il suddetto proseguiva il gioco portando a termine la gara. La reclamante lamenta, infine, l’eccessiva “efferatezza” usata dall’arbitro nel descrivere l’episodio in questione. L’arbitro riferisce che, al 24° del secondo tempo, espelleva il giocatore del PEROSA CIALLELLA Lorenzo per condotta violenta, in quanto, afferrato per il collo un avversario, lo sbatteva violentemente a terra, procurandogli forti dolori alla schiena e tagli sul collo da cui perdeva sangue. La tesi difensiva della Società ricorrente, basata semplicemente sulla mancanza di conseguenze fisiche provocate all’avversario dal gesto violento messo in atto dal calciatore, non è meritoria di accoglimento e non può essere considerata sufficiente per poter determinare una riduzione della squalifica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenendo, quindi, incensurabile la decisione impugnata sia in ordine al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla A.S.D. PEROSA perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 17/10/2015 inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore CIALLELLA Lorenzo.
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