COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 08/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso proposto dalla Società U.S.D. SANMAURO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 11 del 24/09/2015 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara MATHI LANZESE – SANMAURO del 20/09/2015 – Campionato Giovanissimi 2001 – Girone B – I Fase Provinciale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 08/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso proposto dalla Società U.S.D. SANMAURO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 11 del 24/09/2015 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara MATHI LANZESE – SANMAURO del 20/09/2015 – Campionato Giovanissimi 2001 – Girone B – I Fase Provinciale Con ricorso tempestivamente presentato e debitamente notificato alla controparte, la Società SAN MAURO ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con il quale veniva disposta la ripetizione della gara. In particolare, il Primo Giudice ha ritenuto non corretta la decisione con la quale l’arbitro aveva decretato la sospensione dell’incontro al 34° minuto del secondo tempo causa le intemperanze dei sostenitori della squadra ospitante. Secondo il Giudice Sportivo tale decisione sarebbe stata affrettata, immotivata ed ingiustificata in quanto tutto si sarebbe verificato fuori del campo di gioco mentre i tesserati avevano un comportamento corretto. La ricorrente ha al contrario evidenziato come la responsabilità della sospensione dell’incontro sia da attribuire esclusivamente alle intemperanze dei sostenitori della squadra di casa, chiedendo la riforma della decisione del Giudice Sportivo con conseguente conferma del risultato acquisito sul campo ovvero assegnazione di gara persa alla Società Mathi Lanzese. L’esame degli atti ufficiali di gara ed in particolare del supplemento di rapporto arbitrale non consente di condividere la decisione del Giudice Sportivo. Questa Corte rileva infatti come a seguito dell’espulsione del giocatore di casa la tifoseria si sia resa responsabile di un comportamento gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara, condotta poi culminata nel lancio all’interno del terreno di gioco di una bottiglietta che colpiva l’arbitro ad un piede. Trattasi, pertanto, di comportamento dalle potenzialità gravemente lesive, che avrebbe potuto cagionare conseguenze ben peggiori e che ha pienamente giustificato la decisione del direttore di gara di sospendere l’incontro se pur mancasse poco al fischio finale. Ciò considerato Questa Corte Sportiva d’Appello, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, a c c o g l i e il ricorso proposto dal U.S.D. SAN MAURO assegnando gara persa alla Società Mathi Lanzese con il seguente risultato: MATHI LANZESE – SAN MAURO 0 – 3 Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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