COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 15/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla Red Devils Verres in persona del Presidente Formia Marcello avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 22 del 1/10/2015 in riferimento alla gara Red Devils Verres – Aglié disputata il 26/9//15 nell’ambito del Campionato di 1a categoria girone C nei confronti del Dirigente Bosonin Bruno.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 15/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Reclamo proposto dalla Red Devils Verres in persona del Presidente Formia Marcello avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 22 del 1/10/2015 in riferimento alla gara Red Devils Verres – Aglié disputata il 26/9//15 nell’ambito del Campionato di 1a categoria girone C nei confronti del Dirigente Bosonin Bruno. Con il reclamo in oggetto, pervenuto il 6/10/2015, la Società Red Devils Verres, in relazione alle decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti del Dirigente Bosonin Bruno e consistenti nella squalifica fino al 15/11/2015, pur ammettendo la responsabilità del dirigente per l’ingresso sul terreno di gioco durante la gara, ritiene eccessiva la sanzione inflitta, contestando che il medesimo abbia proferito minacce. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che dal rapporto dell’arbitro emerge che il suddetto dirigente, entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione dell’arbitro a seguito di un contrasto di gioco, all’invito dell’arbitro di uscire lo ha insultato e minacciato, proseguendo a proferire insulti, anche nei confronti degli avversari, nel successivo corso della partita dopo l’uscita dal terreno di gioco, e che pertanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua in relazione alla gravità delle condotte tenute dal Dirigente Bosonin Bruno; che inoltre la tassa di reclamo non risulta versata RESPINGE il reclamo proposto, confermando la decisione del Giudice Sportivo e disponendo l’addebito alla società della tassa di reclamo.
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