COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 15/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla U.S. MEGOLO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 15 del 2/10/15 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola in riferimento alla gara DIVIGNANO CALCIO – MEGOLO disputata il 27/09/15 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 15/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
b) Reclamo proposto dalla U.S. MEGOLO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 15 del 2/10/15 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola in riferimento alla gara DIVIGNANO CALCIO – MEGOLO disputata il 27/09/15 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo fax in data 6/10/15, la U.S. MEGOLO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 15 del 2/10/15 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera riportata nel suo rapporto dal direttore della gara DIVIGNANO CALCIO – MEGOLO, disputata il 27/09/15 nell’ambito del Girone A del Campionato di Terza Categoria, e chiede che venga ridotta la squalifica per quattro gare effettive inflitta al proprio giocatore GAIDO Oscar, nonché l’ammenda di € 100,00 a carico della società. La U.S. MEGOLO chiede una riduzione della pena inflitta, ritenuta eccessiva, in quanto, asserisce che il proprio tesserato non ha tenuto un comportamento irriguardoso e minaccioso nel contestare l’operato dell’arbitro, al quale ha semplicemente chiesto se conoscesse le regole del calcio. All’atto dell’espulsione ha abbandonato il campo dirigendosi verso gli spogliatoi “senza assalire ed istigare nessuno”. La reclamante nega decisamente anche l’azione svolta da alcuni tifosi e giocatori che, al termine della gara, a detta dell’arbitro, avrebbero minacciosamente invitato lo stesso a non fare menzione delle circostanze spiacevoli nel rapporto di gara. Nel suo puntuale rapporto, come anche nel circostanziato supplemento, il direttore di gara riferisce che, al 42° del secondo tempo, procedeva alla espulsione del N° 10 del MEGOLO, GAIDO Oscar, il quale lo insultava pesantemente con parole gravemente minacciose, offensive e scurrili, ricevendo l’approvazione del pubblico che continuava ad aizzarlo. Al termine della partita, l’arbitro veniva avvicinato da alcuni tifosi del MEGOLO dai quali, alla presenza anche di qualche giocatore della stessa società, veniva invitato con fare minaccioso “ad essere leggero con la penna” nella descrizione degli episodi. Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve certamente dar credito a quanto riferito dall’arbitro nel proprio rapporto di gara che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto il comportamento del calciatore in questione ripugnante e gravemente lesivo della persona dell’arbitro; considerato il comportamento tenuto dal pubblico antisportivo e gravemente intimidatorio, tale da menomare l’onorabilità del direttore di gara; valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla U.S. MEGOLO, perché non versata e, conseguentemente CONFERMA sia la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta al giocatore GAIDO Oscar, sia l’ammenda di € 100,00 comminata alla U.S. MEGOLO.
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