COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla A.S.D. ATLETICO TORINO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. N° 13 dell’8 /10/15 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara ATLETICO TORINO – ORIONE VALLETTE disputata il 4/10/15 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla A.S.D. ATLETICO TORINO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. N° 13 dell’8 /10/15 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara ATLETICO TORINO – ORIONE VALLETTE disputata il 4/10/15 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Girone A Con tempestivo reclamo spedito a mezzo raccomandata del 13/10/15, la A.S.D. ATLETICO TORINO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti occorsi durante lo svolgimento della gara ATLETICO TORINO – ORIONE VALLETTE, disputata il 4/10/15 nell’ambito del Girone A del Campionato Allievi Provinciali, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera e chiede che venga ridotta la squalifica fino al 19/11/2015 inflitta al proprio allenatore BRAMARDI Sandro, pubblicata sul C.U. N° 13 dell’ 8/10/15 della Delegazione Provinciale di Torino. La Società reclamante asserisce che l’episodio addebitato al proprio tesserato non corrisponde al vero, in quanto il Sig. BRAMARDI, pur avendo usato una imprecazione colorita, non ha tenuto alcun atteggiamento offensivo nei confronti del Direttore di gara, in quanto oggetto delle recriminazioni dell’allenatore non era la persona dell’arbitro, ma i propri giocatori. Effettivamente, la motivazione addotta dal Giudice Sportivo fa riferimento ad un comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro, mentre lo stesso, nel proprio referto, riferisce che, al 20° del secondo tempo ha espulso l’allenatore dell’ATLETICO TORINO, BRAMARDI Sandro, per aver bestemmiato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dato maggior credito alla versione riferita dal Direttore di gara nel proprio rapporto, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; considerato che la bestemmia proferita dall’allenatore costituisce pur sempre un atteggiamento antisportivo ed un esempio altamente diseducativo nei confronti dei giovanissimi calciatori impegnati in gara, trattandosi di allievi di età media di sedici anni; ritenuta incensurabile, in ordine alla congruità, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. ATLETICO TORINO, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino allo 19/11/2015 inflitta all’allenatore BRAMARDI Sandro.
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