COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo in proprio del sig. PARLAGRECO Daniele, dirigente della A.D. ASA EVENTI, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 27 del 22.10.2015, con il quale gli veniva comminata l’inibizione sino al 22.12.2015 (gara ASA EVENTI / TIME WARP CALCIO A 5 del 17.10.2015 – Campionato Calcio A5 serie C 1).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo in proprio del sig. PARLAGRECO Daniele, dirigente della A.D. ASA EVENTI, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 27 del 22.10.2015, con il quale gli veniva comminata l’inibizione sino al 22.12.2015 (gara ASA EVENTI / TIME WARP CALCIO A 5 del 17.10.2015 - Campionato Calcio A5 serie C 1). Con il reclamo in oggetto, il sig. Parlagreco Daniele richiede l’amnistia e/o l’indulto ai sensi dell’art. 26 CG.S., o comunque una significativa riduzione della squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo per avere sottoscritto la distinta della gara in epigrafe indicata, contenente l’indicazione di un giocatore non tesserato per la società di appartenenza, bensì in posizione di svincolo. A sostegno della richiesta adduce una condotta irreprensibile sotto il profilo sportivo da quando svolge attività di dirigente ed afferma che il fatto contestatogli sarebbe dovuto ad un mero errore della procedura informatica di tesseramento. Codesta Corte Sportiva di Appello Territoriale non può esaminare nel merito le richieste del sig. Parlagreco, atteso che il reclamante non risulta avere allegato prova del versamento della tassa di reclamo, come previsto dall’art. 46 comma 5 C.G.S., con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. Per tali motivi la Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA INAMMISSBILE Il reclamo proposto dal sig. Parlagreco Daniele, con addebito al medesimo della tassa di reclamo, che non risulta versata.
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